Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.149/2017 l’avviso di rettifica del d.lgs. 90/2017 attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale (Serie generale – n. 140 del 19 giugno 2017) e in vigore dal prossimo 4 luglio.
Più in particolare il decreto viene aggiornato l’art. 5 del Decreto recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006» con la versione vigente dell’art. 648-quater, C.p., e reintroducendo di fatto la confisca obbligatoria dei beni anche nel caso di reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1, C.p.).
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La rettifica si è resa necessaria poiché nella parte riferita all’articolo 648-quater del Codice penale, per errore, era stato tralasciato i il riferimento normativo al reato di autoriciclaggio.
Ora l’autoriciclaggio viene compreso tra i reati che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, prevedono sempre l’ordine di confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
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Inoltre per il reato di autoriciclaggio l’ente è soggetto a sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Anche in questo caso il riferimento al reato di autoriciclaggio era stato dimenticato.
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