Tratto dallo speciale:

Regime dei Minimi 2015: addio spese deducibili

di Barbara Weisz

Pubblicato 30 Ottobre 2014
Aggiornato 12 Dicembre 2014 19:48

Il nuovo Regime dei Minimi elimina le detrazione IVA, mentre resta la deduzione dei contributi previdenziali: il nuovo calcolo dell'imponibile e le spese deducibili.

Con una semplificazione estrema, che serve a rendere l’idea, si può dire che il nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è una sorta di studio di settore forfettario: di fatto, cambia il modo in cui si calcola l’imponibile, con l’eliminazione delle spese deducibili, sostituite da un coefficiente, che varia a seconda delle diverse categorie.

Imponibile

La prima cosa da fare per il contribuente, impresa o professionista, è calcolare l’imponibile lordo applicando il coefficiente relativo alla propria categoria di ricavi. Questa operazione sostituisce completamente la precedente differenza fra ricavi e costi.

=> Regime dei minimi, cosa cambia per PMI e professionisti

Deduzioni

L’unica spesa deducibile resta quella contributiva. Lo prevede il comma 11 dell’articolo 9, in base al quale i contributi previdenziali si deducono dal reddito determinato con l’operazione sopra descritta. Il comma 5 dello stesso articolo, invece, stabilisce che non ci siano più le detrazioni IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.  In pratica, l’imposta si calcola applicando all’imponibile la nuova aliquota del 15%. Di fatto, c’è quindi un aumento dell’aliquota (che prima era al 5%), ma anche una differente base imponibile, per cui i calcoli sulla convenienza vanno fatti caso per caso.

Contributi

Un altro cambiamento importante riguarda il calcolo dei contributi: sparisce il precedente livello minimo imponibile e si determina il contributo applicando una semplice percentuale (quella relativa alla propria categoria). Il sistema è quello previsto dall’articolo 1 della legge 335/95.

=> Regime dei Minimi: nuovi massimali di reddito e requisiti di accesso

Coefficienti

Tipologia di attività codice ATECO coefficiente
industrie alimentari e delle bevande 10, 11 40%
commercio all’ingrosso e al dettaglio 45, da 46.2 a 46.9,
da 47.1 a 47.7, 47.9
40%
commercio ambulante di alimentari e bevande 47.81 40%
commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 54%
costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 86%
intermediari del commercio 46.1 62%
attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 40%
attività professionali 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 85, 86, 87, 88
78%
altre attività economiche 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08,
09, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
49, 50, 51, 52, 53, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 90, 91, 92,
93, 94,95, 96, 97, 98, 99
67%