Il contribuente che vive in affitto nell’immobile in cui ha la residenza ma è possiede un’altra casa di proprietà – magari concessa in uso gratuito ai figli – non può applicare la detrazione IRPEF sul canone di locazione prevista dall’articolo 16 del Tuir, testo unico delle imposte sui redditi.
Detrazione canone
La detrazione in oggetto, prevista dall’articolo 16 del Dpr 917/1986, sarebbe così modulata (più alta se la locazione è a canone concordato):
- 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro,
- 150 euro se il reddito complessivo è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
Deduzione prima casa
L’Agenzia delle Entrate sta inviando lettere bonarie di avviso ai coloro che hanno applicato la detrazione nel modello 730/2011 (relativo quindi ai redditi 2010) senza averne diritto. Il caso al centro degli avvisi dell’Agenzia riguarda inquilini in possesso di altro immobile, dato ad esempio in uso gratuito ai figli. Questi contribuenti usufruiscono giù di un’altra agevolazione: la deduzione sul possesso della prima casa, che spetta se nell’immobile dimorano abitualmente proprietario o familiari.
Incompatibilità
A questi contribuenti il Fisco non riconosce dunque il diritto alla detrazione IRPEF sulla locazione. In termini tecnici, indicare nel quadro B del 730 un fabbricato con il codice 1 (abitazione principale) non è compatibile con l’utilizzo, da parte dello stesso contribuente, di una detrazione (quella appunto prevista dall’articolo 16 del Tuir) per il fatto di vivere in un altro immobile in affitto.