Tratto dallo speciale:

Nuova rateazione debiti fiscali, le istruzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Aprile 2016
Aggiornato 2 Maggio 2016 11:35

Il pagamento entro il 31 maggio dell'ultima rata scaduta costituisce richiesta di riammissione alla rateazione debiti fiscali prevista dalla Legge di Stabilità: istruzioni Entrate.

I contribuenti decaduti da un piano di rateazione debiti fiscali sono riammessi al beneficio, in base alla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 134-138, legge 208/2015) purché versino entro il 31 maggio 2016 la prima rata scaduta, per piani stipulati dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015I dettagli operativi sono contenuti nella circolare 13/E dell’Agenzia delle EntrateLa norma permette di accedere a un nuovo piano di rateazione:

«nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione».

Beneficiari

Sono dunque riammessi al piano coloro che hanno definito le somme dovute mediante atto di adesione all’accertamento (articolo 7, Dlgs 218/1997), al processo verbale di constatazione (articolo 5 bis dello stesso Dlgs) o all’invito a comparire (articolo 5, comma 1 bis), oppure che hanno prestato acquiescenza all’accertamento (articolo 15). Restano esclusi tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, come la conciliazione o accordi di mediazione.

=> Confronta: Rateizzazione veloce debiti Equitalia

Requisiti

Il contribuente deve essere decaduto dal precedente piano di reteazione per non aver rispettato le scadenze successive alla prima rata (che invece deve essere stata pagata), in un periodo compreso nei «36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015». Attenzione: i debiti da rateizzare devono riferirsi a imposte dirette (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP) mentre non sono ammesse altre tipologie di imposta, come l’IVA.

Procedura

Per accedere alla riammissione bisogna versare entro il 31 maggio 2016 la prima delle rate scadute, quindi la rata dell’originario piano di rateazione il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza. Più nel dettaglio, si tratterà della rata (diversa dalla prima), non pagata alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di quella successiva.

Esempio: piano di rateazione originario composto da otto rate; il contribuente non ha versato la quarta in scadenza il 16 ottobre 2013, neppure entro il termine della rata successiva, il 16 gennaio 2014. Se il contribuente rimedia versando questa rata entro il 31 maggio 2016 verrà riammesso alla rateazione.

L’unico altro adempimento necessario è l’invio all’Agenzia delle Entrate della copia della quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi (articolo 1, comma 135, legge 208/2015), tramite consegna diretta presso l’ufficio oppure posta elettronica (ordinaria o certificata). Il versamento si effettua con Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo del predente piano di rateazione.

Il contribuente può essere decaduto per versamento tardivo o carente. Nel primo caso, deve manifestare la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima rata non versata, nel secondo caso verserà semplicemente la differenza dovuta ai fini delle imposte dirette.

Importo rata

Attenzione: se il vecchio piano riguardava anche imposte non dirette, èper queste ultime non è consentita la riammissione; quindi bisogna sottrarre dalla rata scaduta importo, interessi e sanzioni del debito non riammissibile (se cumulato in un unico codice tributo, bisognerà scorporare la quota relativa alla sanzione in misura proporzionale). Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a ricalcolare gli interessi di rateazione, predisponendo un nuovo piano comprensivo degli interessi dovuti per il periodo fra la scadenza originaria della rata e il momento del pagamento. Se nel calcolo dell’importo da versare viene commesso un errore trascurabile, il pagamento sarà ritenuto valido e l’ufficio delle Entrare provvederà a recuperare la differenza in sede di predisposizione del nuovo piano rateale.

Nuova rateazione

Il Fisco, quando predispone un nuovo piano di rateazione,  sospende i carichi eventualmente iscritti a ruolo, interrompendo le procedure esecutive. Viene sospesa anche la quota dell’eventuale sanzione aggiuntiva precedentemente applicata. Il nuovo piano viene predisposto tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati dal contribuente a seguito dell’eventuale iscrizione a ruolo e viene comunicato al contribuente tramite raccomandata o posta elettronica.

=> Guida Equitalia, procedure cautelari ed esecutive

Il nuovo numero di rate sarà pari a quelle scadute e non pagate del piano originario, con esclusione di quella versata entro il 31 maggio, che costituisce di fatto richiesta di riammissione alla rateazione.

Esempio: piano originario di 12 rate trimestrali, interrotto alla quarta rata Il contribuente verserà la quarta rata entro il 31 dicembre e il nuovo piano sarà di otto rate trimestrali; la data di scadenza delle nuove rate dipende dal giorno in cui si effettua il versamento dell’ultima rata scaduta, che costituisce richiesta di ammissione al piano; se viene effettuato il 12 maggio 2016, il piano prevederà scadenze trimestrali il 12 agosto, 12 novembre e via dicendo.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive comporterà la decadenza dalla nuova rateazione: a quel punto potrà riprendere anche la procedura coattiva sospesa.