
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni tecniche per utilizzare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alle spese sanitarie comunicate al sistema Tessera Sanitaria.
Previo parere positivo del Garante per la Privacy, infatti, il Fisco ha confermato le nuove modalità che ricalcano quelle precedenti, inglobando tuttavia una più ampia platea di soggetti.
Spese sanitaria nel 730/2024 precompilato
Secondo le nuove disposizioni, dal 2023 l’invio dei dati sanitari per la precompilata coinvolge anche gli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo.
Il nuovo provvedimento delle Entrate, dunque, mette nero su bianco tutte le tipologie di spesa sanitaria da inviare al sistema TS e che confluiranno nel 730/2024:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del SSN;
- acquisto di farmaci anche omeopatici;
- acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica);
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro Economia e Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro Economia e Finanze del 22 marzo 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro Economia e Finanze del 22 novembre 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro Economia e Finanze del 16 luglio 2021;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni, come assistenza integrativa e protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese sanitarie.
Viene anche confermata la possibilità di manifestare il dissenso, per quanto riguarda le prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati e sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.