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Dichiarazione precompilata al via: controllo solo su dati modificati

di Alessandra Gualtieri

Precompilata online dal 23 maggio 2022, nuove regole sui documenti da conservare: controllo solo sulle detrazioni modificate fornite da soggetti terzi.

Addio faldoni carichi di scontrini e fatture: chi presenta la dichiarazione precompilata, accettando senza modifiche le voci di spesa per le detrazioni già compilate dall’Amministrazione finanziaria in base alle informazioni fornite da soggetti terzi, non dovrà più conservare la documentazione a riguardo di tale spese. Lo ha previsto il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.

Controlli dichiarazione redditi: le nuove regole

Il Legislatore è intervenuto sull’articolo 5, comma 2, del Dlgs 175/2014, in base al quale le modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta prima si effettuavano in tutti i casi anche per le dichiarazioni precompilate, mentre adesso si specifica per quali voci di spesa scatta il controllo (ex 36-ter del dpr 600/73) e per quali l’esonero. In pratica, dal 2022 i controlli fiscali sulle dichiarazioni dei redditi diventano di due tipi:

  • solo sulle variazioni dei dati precompilati,
  • generalizzati negli altri casi.

Nel primo caso, i controlli si possono effettuare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione di una dichiarazione; nel secondo caso, non cambia niente in caso di presentazione del 730 o Redditi PF tramite intermediari o sostituti d’imposta, con possibilità di richiesta di tutti i documenti sui dati dichiarati e sulle spese gevolate, anche se note al Fisco.

Precompilata: documenti da conservare

Prima, solamente l’accettazione integrale della precompilata senza alcun tipo di modifica esonerava dai controlli. Adesso, chi presenta la dichiarazione dei redditi senza modificare i dati forniti da soggetti terzi non deve più conservare la relativa documentazione, mentre se li modifica deve conservare i soli documenti che ne motivano la correzione nel modello.

Il nuovo articolo 5-bis (Controllo formale delle dichiarazioni precompilate) inserito nel DL 146/2021 prevede infatti che, se non risultano modifiche da parte del contribuente ai dati forniti da soggetti terzi e indicati nel Modello 730 o Redditi precompilato, allora non si effettua il controllo formale su tali voci, mentre per le voci modificate il controllo si limita ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Il comma 1 lettera a) dello stesso decreto prevedeva prima che, nel caso di presentazione senza modifiche della precompilata (direttamente o tramite sostituto d’imposta), non si effettuasse il controllo formale sugli oneri indicati se forniti dai soggetti terzi, rimanendo fermo il controllo della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni.

Con la nuova modifica previsto dal DL Fisco Lavoro 146/2021, si specifica che l’esclusione dai controlli si applica ai singoli oneri precompilati forniti da soggetti terzi (ad esempio gli interessi del mutuo) che non risultano poi modificati dal contribuente, mentre se invece si sceglie di modificare queste voci scatta allora il controllo dei documenti che hanno determinato la modifica.