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Brexit: regole INPS sugli ammortizzatori sociali

di Noemi Ricci

9 Luglio 2021 14:36

Istruzioni INPS in merito agli effetti della Brexit su prestazioni di disoccupazione, familiari, di malattia, maternità e paternità in denaro.

Con la circolare n° 98/2021 l’INPS ha fornito istruzioni operative in materia di ammortizzatori sociali ora che è terminato il periodo transitorio ed a tutti gli effetti si applica nel nuove regole del dopo Brexit per lavoratori in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fuoriusciti dall’Unione Europea. In particolare, si analizzano gli effetti prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro. Vediamo dunque quali sono le precisazioni dell’Istituto di previdenza sull’applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) e sull’Accordo di recesso (WA) di cui alla circolare n. 16 del 4 febbraio 2020.

=> Prestazioni INPS dopo la Brexit: le regole applicabili

Brexit: quadro normativo

  • Accordo di recesso (WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, con periodo transitorio terminato il 31 dicembre 2020: permane la tutela e la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale – Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 – per i cittadini dell’Unione Europea residenti nel Regno Unito entro il 31 dicembre 2020 e quelli britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data.
  • Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC): si applicano alle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, non coperte dal WA.

=> Brexit: plafond IVA e status non si perdono

Brexit: prestazioni di disoccupazione

Nel caso della disoccupazione, le prestazioni erogate rientrano nel campo di applicazione del PSSC al Capo 6 composto dagli articoli SSC.56 e SSC.57. L’articolo SSC.56 stabilisce che nei casi in cui l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni siano subordinati al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma si deve tenere conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

I periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma sotto la legislazione di un altro Stato sono presi però in considerazione unicamente a condizione che tali periodi siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile. L’applicazione di tale disposizione è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste, in alternativa:

  • periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
  • periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione;
  • periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

L’articolo SSC.57  del PSSC stabilisce, invece, che:

  • se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell’ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente;
  • se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l’importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l’intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l’ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Brexit: prestazioni familiari

Le prestazioni familiari sono fuori dall’ambito di applicazione del PSSC esclude dal proprio ambito di applicazione materiale le prestazioni familiari (cfr. l’art. SSC.3, par. 4, lett. g). Questo significa che d’ora in poi a queste prestazioni si applica la normativa nazionale, ovvero l’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in relazione ai Paesi terzi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o Accordi bilaterali in materia di prestazioni familiari. Le prestazioni supplementari per orfani previste dalla legislazione britannica, il cui diritto è basato sul periodo di attività lavorativa svolto dal genitore (deceduto):

  • continuano ad essere garantite ai soggetti a cui si applica il WA;
  • per i soggetti a cui si applica il PSSC saranno fornite successive indicazioni sul riconoscimento di tali prestazioni da parte del Regno Unito.

Brexit: prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro

L’ambito di applicazione materiale del PSSC prevede le prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro (cfr. l’art. SSC.3, par.1, lett. a) e b). L’INPS ricorda che, ai sensi dell’articolo SSC.7 del PSSC “Totalizzazione dei periodi”, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni previdenziali italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.  In estrema sintesi, sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno Unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari del WA che per i destinatari del PSSC.

=> IVA e Imposte dirette 2021: gli effetti della Brexit

Brexit: scambio di informazioni

In termini di collaborazione amministrativa e scambio di informazioni, l’INPS spiega che l’articolo 34 del WA, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI– Electronic Exchange of Social Security Information e che il PSSC, all’articolo SSC.59, prevede un’analoga disposizione con l’obbligo per le istituzioni di reciproca assistenza, di informazione e di cooperazione. L’articolo SSC.60 del PSSC stabilisce inoltre che anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea gli Stati debbano impiegare, progressivamente, le nuove tecnologie per lo scambio, l’accesso e il trattamento dei dati richiesti per l’applicazione del PSSC.