Patent box 2017: marchi non agevolabili

di Nicola Santangelo

28 Luglio 2017 09:00

Il patent box, la detassazione su alcuni beni immateriali prevista dalla Legge di Stabilità 2015, fa un passo indietro. Ad intervenire sul campo di applicazione dell’agevolazione è l’articolo 56 del Decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 che ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili.

Benefici fiscali riconosciuti, invece, per le richieste di adesione al regime presentate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2016.

L’esclusione dei marchi dal patent box rischia di far perdere parte dell’interesse delle imprese a presentare l’opzione.
In effetti nel 2015, primo anno di applicazione del regime, gran parte delle imprese ha chiesto di godere del beneficio fiscale per i marchi. Adesso che la recente manovra fiscale (D.L. 50/2017) ha adeguato la disciplina italiana alla linea imposta dall’OCSE con il programma BEPS, escludendo i marchi dai beni oggetto di agevolazione, la questione potrebbe notevolmente cambiare.

E questo anche alla luce di una procedura non molto semplice che porta le imprese a sostenere un notevole sforzo amministrativo e contabile.

Per l’utilizzo indiretto dei beni oggetto di agevolazione la problematica è marginale poiché il reddito è costituito dalle royalties derivanti dalla concessione in uso del bene immateriale. Ma quando, invece, il bene è utilizzato direttamente dall’impresa, il contributo economico – come stabilito dall’articolo 1, comma 39 della Legge 23/12/2014, n. 190 – deve essere determinato in base ad un accordo di ruling.

Meno appeal, quindi, per il patent box 2017. Ma salvaguardate le domande presentate entro il 31 dicembre 2016. Il secondo e terzo comma dell’art. 56 D.L. 50/2017 stabiliscono, infatti, che le modifiche introdotte saranno applicabili:

  • per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
  • per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.