Il Consiglio di Stato, in un parere pubblicato il 13 luglio scorso, ha ritenuto che la distinzione tra “disoccupato” e “inoccupato” sia ormai superata ai fini dell’esenzione del ticket sanitario. Una rivoluzione, che avrà un impatto economico non da poco in termini di copertura finanziaria.
Questa conseguenza ha reso necessario un approfondimento della questione ed ha motivato il ritardo di alcuni anni con il quale è stata resa nota questa valutazione, compiuta in risposta ad un quesito posto dal Ministero della Salute nel 2017, dopo il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, dunque, la disciplina in materia di esenzione dal pagamento del ticket per chi si trova in condizione di disoccupazione (art. 19 del d.lgs. n. 150/15) deve intendersi estesa anche ai soggetti che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro (inoccupati) e non soltanto a chi si trova senza impiego perchè il posto lo ha perduto (disoccupati).
Pertanto, ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, deve considerarsi disoccupato il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa.