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Pensioni d’oro intoccabili: prelievo di solidarietà incostituzionale

di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Giugno 2013
Aggiornato 27 Agosto 2013 12:10

La Corte Costituzionale definisce illegittimo il prelivo sulle pensioni superiori ai 90mila euro deciso nell'estate del 2011: è discriminante perché riguarda solo i redditi da pensione.

I pensionati che hanno assegni alti e ai quali dall’agosto 2011 viene applicato il “contributo di solidarietà” si vedranno restituire i soldi: lo ha stabilito la Corte Costituzionale, definendo illegittimo il prelievo sulle “pensioni d’oro” introdotto con la prima manovra finanziaria 2011, quando la crisi del debito investì l’Italia con le tensioni sullo spread.

La sentenza di riferimento è la n. 116/2013, depositata il 5 giugno, che «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98», convertito dalla legge 111/2011, n. 111 e poi modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del Dl 201/2011 (il Salva Italia).

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Si tratta del prelievo sui redditi da pensione superiori a 90mila euro, pari al 5% della quota superiore a questo tetto per gli assegni fino a 150mila euro, al 10% fino a 200mila euro (leggi qui) e al 15% per la quota superiore a quest’ultima cifra (quest’ultimo prelievo è stato aggiunto con il Salva Italia, che conteneva la Riforma delle Pensioni, leggi qui). Il contributo è effettuato dall’agosto del 2011 al dicembre 2014.

Motivi: il contributo ha natura tributaria, ma non garantisce il «rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi» ai soli pensionati, e risulta pertanto «un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini».

Si tratta di una violazione della Costituzione, in particolare degli articoli 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla legge) e 53, che «non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro» (stabilisce che i cittadini «sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività»).

In parole semplici, la Costituzione non permette di applicare un particolare contributo a una sola categoria di cittadini, in questo caso i pensionati, e di conseguenza il contributo di solidarietà in questione è illegittimo.

La Corte di fatto conferma un orientamento già abbondantemente espresso: in primis, con la sentenza 223/2012, dell’ottobre 2012, che aveva cancellato il prelievo sulle pensioni dei manager pubblici (per lo stesso motivo, discriminava una sola categoria di reddito). E anche, nel successivo novembre 2013 (sentenza 241/2012), che aveva riguardato lo stesso proprio il prelievo sulle pensioni sopra i 90mila euro previsto dalla manovra dell’estate 2011: in quel caso, però, per un vizio di forma del ricorso non c’era stato il giudizio di illegittimità, che ora invece è arrivato.

Sempre in materia di pensioni, la Cassazione ha recentemente bocciato il contributo di solidarietà sulle Casse dei Professionisti, con  l’ordinanza 2749/13, depositata il 5 febbraio scorso (leggi qui).