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Riforma pensioni 2011: guida alle misure in vigore

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Luglio 2011
Aggiornato 26 Febbraio 2012 09:32

Riforma pensioni 2011: blocco rivalutazioni, età pensionabile più lontana, requisiti pensioni e agganciamento ad aspettative di vita dal 2013, interventi anche anche con più di 40 anni di contributi, norma anti-badanti, quote e finestre mobili.

Focus sulla riforma pensioni 2011. Innalzamento età pensionabile delle donne nel privato con scaglioni progressivi fino al 2032; interventi anche per chi ha oltre 40 anni di contributi; blocco rivalutazioni per pensioni medio-alte nel biennio 2012-2013, toccando anche le indennità fino a 2.380 euro; dal 2013 innalzamento requisiti pensioni (più lontane con l’anticipo dell’agganciamento dell’età pensionabile alle aspettative di vita ISTAT): sono le principali novità degli interventi in materia di riforma pensioni nella manovra finanziaria varata e già in G.U., che si sommano agli interventi in materia previdenziale i cui effetti sono già applicabili in questo nel 2011: meccanismo delle quote e finestre mobili.

Gli interventi in merito alla riforma pensioni sono di portata particolarmente rilevante e non prevedono solo forme di prelievo finalizzate a “fare cassa” nei prossimi anni, ma veri e propri cambiamenti strutturali.

Rivalutazione pensioni

Punto più controverso, il blocco delle rivalutazioni.

Secondo il testo finale, il blocco scatta solo per i trattamenti superiori ai 2380 euro, ovvero cinque volte il minimo. Significa che nel biennio 2012-2013 per queste pensioni non scatterà l’adeguamento al costo della vita, rimarranno quindi ferme. Gli assegni compresi fra tre e cinque volte il minimo (fra 1.402 e 2.337 euro) verranno rivalutati al 70%. Infine, il testo approvato dalle Camere ha introdotto una novità rispetto al decreto ministeriale, che riguarda le cosiddette pensioni d’oro. Qui c’è un vero e proprio prelievo, da agosto 2011 a tutto il 2014, pari al 5% per chi incassa fra i 90mila e i 150mila euro all’anno e del 10% per quelle ancora più alte, per la parte eccedente i 150mila euro.

Età pensionabile

Per quanto riguarda l’agganciamento tra requisiti pensioni ed aspettative di vita ISTAT, come aveva preannunciato Tremonti l’entrata in vigore sarà il 2013, con un primo scatto di tre mesi e poi ogni tre anni ci sarà un ulteriore scatto, che si stima sarà di 3-4 mesi per volta. Questo significa che nel 2050 per andare in pensione di anzianità ci vorranno 70 anni.

Un capitolo fondamentale riguarda l’età pensionabile delle donne che, anche nel privato viene assimilata a quella degli uomini e portata a 65 anni entro il 2032. Il passaggio, deciso nella riforma delle pensioni, avviene in forma graduale, spalmato nell’arco di vent’anni. Il primo scatto avviene il primo gennaio 2020, quando il requisito anagrafico, rispetto agli attuali 60 anni, viene incrementato di un mese. Quindi si procede con ulteriori due mesi a decorrere dal gennaio 2021, tre mesi l’anno successivo, quattro mesi nel 2023 (sempre a partire dal primo gennaio), cinque mesi nel 2024, e infine sei mesi per ogni anno successivo fino al 2031 e gli ultimi cinque nel 2032.

Sommando fra loro gli effetti di questi provvedimenti, si ottiene il seguente risultato: le più penalizzate da questa riforma delle pensioni sono le donne con meno di 51 anni. Quelle di età superiore, infatti, potranno ancora godere della pensione di vecchiaia a 60 anni, e subiranno quindi solo l’adeguamento alle speranze di vita a partire dal 2013. Dopo il 2020 invece l’età pensionabile sale per tutte le lavoratrici: dunque, le donne con meno di 51 anni subiranno gli effetti di entrambe le misure, pur in forma graduale. Le donne che andranno in pensione nel 2032, anno in cui la soglia dei 65 anni sarà maturata, lavoreranno 7 anni e due mesi in più rispetto a ora.

L’intoccabilità dei 40 anni di contributi (che permettono di andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica) era già stato toccato dalla “finestra mobile” che prevedeva 12 mesi di attesa (per tutti i lavoratori) per incassare la pensione. Con la riforma delle pensioni 2011, per la prima volta c’è un provvedimento che riguarda specifiche limitazioni: chi ha 40 anni di contributi dovrà aspettare un mese in più nel 2012, due mesi nel 2013 e tre nel 2014.

Quote pensioni e finestre mobili

Oltre a queste misure contenute nella riforma delle pensioni, in materia di età pensionabile c’è dunque da fare i conti anche con l’inizio degli effetti delle misure varate negli anni scorsi. In base al meccanismo delle quote, quest’anno è aumentata di due anni per i dipendenti e di due anni e mezzo per gli autonomi l’età minima della pensione di anzianità: c’è stato il passaggio da “quota 95” a “quota 96”, che significa 61 anni di età invece di 60 con 35 anni di contributi (bisogna sommare età e anni di contribuzione).

Sono anche scattate le finestre mobili previste dalla manovra economica 2010, che di fatto si mangiano un altro anno: l’assegno previdenziale arriva 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi dopo per gli autonomi.

Nei prossimi anni i nuovi scatti: si passa a “quota 97” per i dipendenti e 98 per gli autonomi nel 2013 (quindi l’età minima sale a 62 anni), e sempre nel 2013 inizierà anche l’adeguamento automatico dell’età minima alle speranze di vita. Inizialmente gli incrementi non potranno essere superiori ai 6 mesi, ma dal 2018 scattano gli aggiornamenti triennali “pieni”. Si tratta di una misura destinata ad avere effetti consistenti, visto che l’Istat al momento calcola che nel 2050 le speranze di vita a 65 anni saranno aumentate, rispetto al 2007, di 6,4 anni per gli uomini e di 5,8 anni per le donne.

La norma anti badanti

Infine, la norma anti-badanti, che scatta per le pensioni decorrenti dal primo gennaio 2012. Nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato dopo il compimento del settantesimo anno di età del titolare della pensione, e la differenza di età fra i coniugi sia superiore ai vent’anni, l’assegno di reversibilità a favore della moglie viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Quindi, ad esempio, l’assegno è ridotto al 90% per un matrimonio di 9 anni, all’80% per otto anni e cosi’ via. E’ previsto anche di rideterminare la riduzione in modo proporzionale se i due coniugi erano tali da meno di un anno.

I risparmi

Dalle nuove misure previdenziali, il governo si attende risparmi per 420 milioni netti nel 2012 che diventeranno 680 nei due anni successivi solo per effetto del blocco delle rivalutazioni. Dalle tasche dei pensionati usciranno circa 4 miliardi e mezzo nei prossimi due anni (per fare il calcolo è stato ipotizzato un indice di rivalutazione dell’1,5% nel 2012 e nel 2013). Se l’inflazione dovesse salire di più, per esempio se l’indice di rivalutazione arrivasse al 2%, i pensionati vedrebbero complessivamente il proprio potere d’acquisto in calo di 3 miliardi di euro l’anno per i prossimi due anni, all’incirca. Per fare un esempio concreto, un pensionato che incassa un assegno da 2500 euro, ipotizzando un indice dell’1,5% (quello considerato dal governo), rinuncerà a 100 euro all’anno (si sale a oltre 150 per le pensioni da 3500 euro).

Quanto all’agganciamento delle pensioni alle aspettative di vita dal 2013, il risparmio ipotizzato con la riforma delle pensioni sarà intorno ai 2,1 miliardi fino al 2020, più rilevante negli anni successivi: 13 miliardi nel decennio al 2030, altri 19 in quello al 2040.

La norma su chi ha più di 40 anni di contributi (riguarda 68mila lavoratori privati, 11mila dipendenti pubblici e 34.500 autonomi) consentirà risparmi di 201 mln nel 2013, 433 mln nel 2014, 710 mln nel 2015 e 790 mln nel 2016. Il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro è invece di impatto limitato: 12 mln (al netto delle ritenute) quest’anno e 24 negli anni successivi.

A queste somme bisognerà infine aggiungere i risparmi che derivano dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne e dagli effetti sempre sull’età pensionabile del meccanismo delle quote e delle finestre.

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Per ulteriori dettagli, consulta il Testo della Manovra Finanziaria 2011Articolo 18 (Interventi in materia previdenziale).

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