Nuove assunzioni disabili con sostegno INAIL

di Noemi Ricci

26 Luglio 2017 10:00

Il sostegno INAIL è ora fruibile anche per i casi di nuova occupazione di persone con disabilità da lavoro.

Con la circolare n. 30/2017 l’INAIL ha reso note le novità del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, introducendo in via sperimentale il sostegno INAIL anche per i casi di nuova occupazione, finora destinato a sostenere le imprese solo negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.

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Le disposizioni previste dal Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa approvato l’11 luglio 2016 con la determina n. 258 del presidente Massimo De Felice si applicano, dunque, anche in favore di assistiti INAIL con disabilità da lavoro causata da un infortunio o da una malattia professionale nei casi di inserimento in nuova occupazione, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto.

Il sostegno all’impresa aderente consiste in un rimborso da parte dell’INAIL, entro i limiti degli importi stanziati ogni anno e fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato, per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 e delle successive modifiche e integrazioni.

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L’entità del rimborso dipende dal progetto realizzato:

  • fino a 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi edilizi, impiantistici e domotici;
  • fino a 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione;
  • fino a 15mila euro per la formazione.

È prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 75%. Il sostegno dell’INAIL si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato. È escluso invece il lavoro di tipo autonomo, previsto solo per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.

Si tratta di un’iniziativa che arriva in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, rimodulate dai decreti legislativi n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015. Per lo scopo, ricorda l’Istituto, la Legge di Stabilità 2015 ha attribuito all’INAIL nuove funzioni in questo ambito.

Per maggiori informazioni consultare la circolare INAIL n. 30/2017.