Sono titolare di pensione dal 2020, liquidata con Quota 100. Negli ultimi due anni di attività lavorativa antecedenti il pensionamento, la retribuzione è risultata inferiore rispetto agli anni precedenti. Chiedo quindi se sia possibile richiedere il ricalcolo della pensione mediante l’applicazione della neutralizzazione dei contributi meno favorevoli rispetto alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Nel caso, quali annualità possano eventualmente essere neutralizzate? La richiesta deve essere presentata tramite domanda di ricostituzione della pensione? In caso di ricalcolo, può verificarsi una riduzione dell’importo della pensione attualmente in pagamento?
La questione del ricalcolo dell’assegno previdenziale è un tema centrale per chi ha subito una flessione retributiva a fine carriera. Il principio della neutralizzazione dei contributi nasce per evitare che la prosecuzione dell’attività lavorativa, sebbene utile a raggiungere il diritto alla pensione, si traduca in un danno economico sull’assegno finale. Questo diritto, fondato sull’Art. 37 del DPR 818/1957, è stato esteso dalla giurisprudenza a tutte le forme di contribuzione che non siano necessarie al raggiungimento del diritto alla pensione.
Funzionamento della neutralizzazione sulla quota retributiva
La neutralizzazione non si applica all’intera pensione ma esclusivamente alla quota calcolata con il sistema retributivo (Quota A e Quota B). Per chi è andato in pensione con Quota 100 o altre forme anticipate, il diritto di escludere i periodi meno favorevoli scatta solo se tali contributi non sono necessari per il perfezionamento del requisito contributivo minimo.
I criteri per individuare le annualità neutralizzabili si basano sulla verifica della convenienza economica:
- indennità di disoccupazione come la NASpI, qualora il valore del contributo figurativo sia inferiore alla media retributiva degli anni precedenti;
- retribuzioni da part-time o lavori meno remunerati accettati negli ultimi anni di carriera prima del pensionamento;
- integrazioni salariali derivanti da periodi di Cassa Integrazione o contratti di solidarietà che abbassano la quota retributiva B.
Procedura per la domanda di ricostituzione e tutela dell’importo
Per ottenere il ricalcolo, si deve presentare una domanda telematica di ricostituzione della pensione per motivi contributivi. In base alle interpretazioni giurisprudenziali della Corte Costituzionale (Sentenza 249/2017), il ricalcolo richiesto per neutralizzare periodi silenti o nocumentevoli non può mai essere effettuato in peius. L’INPS è obbligata a mantenere l’importo più elevato tra quello attuale e quello risultante dalla neutralizzazione.
- clausola di salvaguardia che impone all’INPS di applicare il trattamento più favorevole tra il calcolo con neutralizzazione e quello ordinario;
- principio di immodificabilità per il quale l’attività lavorativa eccedente il minimo non può mai tradursi in un nocumento economico;
- istruttoria preventiva effettuata solitamente tramite i servizi di ricostituzione della pensione dei patronati per quantificare il beneficio reale.
| Neutralizzazione contributi per la pensione | Come si applica |
|---|---|
| Quota interessata | Quota A e B (sistema retributivo) |
| Anni neutralizzabili | Fino a 5 anni (260 settimane) |
| Garanzia importo | Divieto di calcolo peggiorativo (Sent. 440/02) |
In merito alla sua preoccupazione su un’eventuale riduzione dell’assegno, il sistema previdenziale segue regole di salvaguardia precise:
- principio di immodificabilità in peius, per il quale l’INPS non può procedere a un ricalcolo che peggiori l’importo della pensione attualmente in godimento;
- verifica di convenienza effettuata dall’ufficio territoriale che confronta le due versioni del calcolo prima di emettere il provvedimento di ricostituzione;
- diritto acquisito che impedisce la cristallizzazione di un importo inferiore in caso di domanda di neutralizzazione facoltativa.
| Riferimento di legge o prassi | Perimetro applicativo |
|---|---|
| Art. 37 DPR 818/1957 | Base legale per l’esclusione dei contributi nocumentevoli |
| Sentenza 249/2017 | Diritto al ricalcolo per le pensioni già in pagamento |
| Strumento INPS | Ricostituzione telematica per motivi contributivi |
È consigliabile effettuare una simulazione preventiva tramite patronato o consulente esperto in ricostituzione della pensione prima dell’invio. Questo le permetterà di quantificare l’incremento previsto ed essere certo che la neutralizzazione delle ultime due annualità di retribuzione ridotta porti effettivamente un beneficio tangibile sulla sua rendita pensionistica.
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