Mio cognato, del quale sono ADS, è disabile al 100% (Legge 104 art.3 comma 3 con accompagnamento) e vive con la madre. Entrambi percepiscono la quota della reversibilità del padre defunto e la quota di mio cognato è di circa 400 euro al mese senza altri redditi: può comunque rimanere a carico della madre? Potrà avere un domani la reversibilità anche dalla madre? In quale percentuale?
Nonostante sia portatore di Legge 104/92 e disabile con invalidità al 100%, suo cognato non può essere considerato familiare a carico ai fini IRPEF nonostante la convivenza, perché il suo reddito (che, trattandosi di una pensione, è imponibile IRPEF a differenza di alcune altre tipologie di prestazione per invalidi) supera la soglia prevista. Tuttavia, per quanto riguarda la pensione ai superstiti, in futuro potrà percepire anche la reversibilità della madre. La quota per il figlio senza altri fratelli né genitori è pari al 70% della pensione del genitore venuto a mancare. Le spiego meglio entrambi i punti.
Le norme sui familiari a carico sono contenute nell’articolo 12 del Testo unico imposte su redditi. In base al Tuir, per poter essere considerati a carico, oltre ai requisiti sul vincolo di parentela, c’è quello di reddito: non può superare i 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili. Rappresentano un’eccezione solo i figli fino a 24 anni, per i quali la soglia sale a 4mila euro.
In ogni caso, la quota di pensione di reversibilità attualmente fruita da suo cognato supera queste cifre, per cui non c’è il diritto alla detrazione IRPEF per i familiari a carico. La pensione di reversibilità, invece, spetta ai figli conviventi disabili, a condizione che sussista anche il requisito della vivenza a carico. Si tratta di una fattispecie diversa da quella del carico fiscale.
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Mentre quest’ultimo è definito come sopra riportato, le caratteristiche della vivenza a carico ai fini della reversibilità sono contenuta nella Circolare INPS 185/2015 e consistono nella non autosufficienza economica, definita come reddito individuale inferiore alla pensione minima (che nel 2025 è pari a 603 euro al mese) maggiorata del 30%.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz