Reddito di cittadinanza ai fini ISEE 2020

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Maggio 2019
Aggiornato 27 Gennaio 2020 17:09

Stefano chiede:

Il reddito di cittadinanza 2019, essendo un sussidio, si conteggia nei redditi dichiarati per l’ISEE 2020? Influirà su benefici quali l’esenzione ticket? Rischierà di far superare la soglia massima per riottenerlo oppure figurerà senza essere utilizzato come parametro di variazione dello stato economico?

Premesso che i moduli DSU per la richiesta ISEE non hanno subito modifiche dopo la riforma del reddito di cittadinanza (ad esempio, prevedendo specifici campi in cui inserire questa tipologia di entrata), si può supporre che il contribuente non sia tenuto ad inserire nel modello tali somme, così come tutte quelle esenti da imposta erogate dall’INPS.

Fatta questa precisazione, ritengo però che il RdC rilevi ai fini ISEE come qualsiasi altra indennità: in base alla norma (Dpr 159/2013), infatti, fanno parte del reddito da valutare anche quelli esenti da IRPEF e i:

trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gà inclusi nel reddito complessivo.

La legge istitutiva del RdC non prevede in questo senso specifiche esclusioni, per cui mi sembra probabile che il reddito di cittadinanza sia assimilato a qualsiasi altro trattamento assistenziale.

Attenzione: questo non vale ai fini del diritto al reddito di cittadinanza. In altri termini, la somma che il contribuente o il nucleo familiare percepiscono come reddito di cittadinanza non viene calcolata nell’indicatore della situazione economica che serve a determinare il requisito economico per avere diritto al sussidio.

Lo prevede esplicitamente la legge (dl 4/2019, articolo 2, comma 7), in base alla quale

«ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell’ISEE» viene «sottratto l’ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell’ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza».

Non si calcolano (sempre ai fini del diritto) anche le eventuali somme percepite per il sostegno all’inclusione attiva, il ReI (reddito di inclusione, in ogni caso sostituito dal RdC), misure regionali di contrasto alla povertà oggetto di intesa con il ministero del Lavoro.

 

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