Estinzione anticipata APe Volontaria

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Novembre 2017
Aggiornato 20 Dicembre 2017 10:03

Roberto G. chiede:

Compirò 63 anni il prossimo agosto. Ho 41 anni e 4 mesi di contributi versati e continuo a lavorare. Posso fare la domanda di APe volontaria quando mi mancherebbero 3 anni e 7 mesi al raggiungimento della età pensionabile (66 anni e 7 mesi) oppure devo considerare l’aumento previsto nel 2019 a 67 anni? Al raggiungimento dell’età pensionabile per contributi versati (42 anni e 10 mesi oppure 43 anni e 3 mesi) posso chiedere l’estinzione anticipata del prestito?

L’aumento delle aspettative di vita che scatterà nel 2019 non ha effetto retroattivo, nel senso che lei potrà chiedere l’Ape volontaria nel 2018, quando le mancheranno tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, senza applicare i cinque mesi in più che saranno previsto dal 2019. Solo chi chiederà il beneficio previdenziale nel 2019 (la proroga è contenuta nella Legge di Stabilità 2018), dovrà prendere come riferimento i 67 anni di età pensionabile per calcolare i tre anni e sette mesi. Se, come nel suo caso, l’Ape viene invece chiesta nel 2018, l’età pensionabile di riferimento resta pari a 66 anni e sette mesi.

=>Requisiti pensione dal 2019

Per quanto riguarda il secondo quesito, la risposta è affermativa. Quando maturerà il requisito per la pensione anticipata, 42 anni e 10 mesi oppure (dal 2019) 43 anni e tre mesi, potrà chiedere l’estinzione anticipata del prestito. Questo istituto è regolato dall’articolo 12 del decreto attuativo (Dpcm 150/2017). L’estinzione anticipata può essere totale o parziale.

=> Pensione anticipata dal 2019: i contributi necessari

Va comunicata all’istituto finanziatore attraverso l’INPS e si perfeziona nel momento in cui viene effettuato il pagamento della somma residua. A quel punto, la banca ridetermina la rata e rimborsa le trattenute incassate sui ratei di pensione in eccesso, mentre l’impresa assicuratrice rimborsa la parte di premio non goduta, e il fondo di garanzia rimborsa la quota non goduta della commissione per l’accesso al fondo.

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