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Contribuenti minimi e marginali: aderire conviene?

di Roberto Pascale

28 Gennaio 2008 09:00

La Finanziaria 2008 introduce un nuovo regime naturale per i contribuenti minimi e marginali: si parla di "Forfettone"

Sicuramente la principale novità introdotta dalla Finanziaria 2008 è il nuovo sistema forfettario per i contribuenti minimi e marginali, definito il “Forfettone”.

C’è ancora molta incertezza nella esatta definizione dei parametri di convenienza ed opportunità di aderire a questo “strumento” che dovrebbe permettere, in maniera esemplificata, la liquidazione delle imposte dovute.

Ma cominciamo a stabilire con certezza quali siano i soggetti interessati. Possono beneficiare del nuovo disposto di legge le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni che nell’anno solare precedente (quindi il 2007) rispondano ai seguenti requisiti:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ad € 30.000;
  • non abbiano operato cessioni all’esportazione;
  • non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti e/o assimilati (sono da intendersi anche i contratti di collaborazione di cui all’art. 50 comma 1 lettere C e C-bis del D.P.R. 917/1986, quali ad esempio i contratti a progetto, le borse di studio o di assegno);
  • non abbiano effettuato, nel triennio precedente (2005-2007) acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore ad € 15.000 (ove per triennio va inteso il periodo dei 3 anni antecedenti, ovvero il triennio è da intendersi come “mobile” cioè da verificare per ogni esercizio per il quale si opta per il “Forfettone”). Precisiamo, inoltre, che l’acquisto dell’auto non viene inteso come bene strumentale (cosa che, invece, viene considerata soltanto per particolari attività, quali ad esempio le autoscuole).

Restano, in ogni caso, esclusi ai fini dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi e marginali:

  • le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di essi, di terreni edificabili (art. 10, n. 8), del D.P.R. dell’IVA e di mezzi trasporto nuovi di cui all’art. 53 comma 1 D.Lgs. n.° 331 del 30/8/1993 e modifiche di cui alla Legge n.° 427 del 29/10/1993;
  • i soggetti che esercitano attività di impresa, arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del T.U. di cui al D.P.R. n.° 917 del 22/12/1986, ovvero a S.r.l. di cui all’art. 116 del medesimo T.U.;
  • i soggetti non residenti.

Spendiamo qualche parola anche sull’ambito di applicazione e in che modo si opta per tale regime. Esso va considerato come un regime naturale ovvero non prevede alcuna opzione per l’adesione ma solo per uscire da esso. I soggetti interessati, in occasione della dichiarazione di inizio attività possono avvalersi del regime comunicando di “presumere” la sussistenza dei requisiti. Se optano per il regime ordinario, saranno “costretti” a restarci per almeno 3 anni, quando, trascorso tale periodo di permanenza, verificato il rispetto dei requisiti, potranno accedere al regime semplificato, con automatica estensione, di anno in anno, fino a revoca.

Solo l’opzione esercitata per l’anno 2008 potrà essere revocata con effetto dal periodo di imposta successivo (2009) comunicandone la revoca con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta effettuata. La cessazione avviene dal periodo di imposta dell’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni o si verifica una causa di esclusione. Nella ipotesi in cui i ricavi o compensi superassero 45mila euro l’uscita dal regime semplificato troverebbe applicazione nel medesimo anno.

Per quanti avviano la propria attività in coincidenza con l’entrata in vigore del “Forfettone” va detto che l’errore di “valutazione” dei ricavi (lo sforamento del tetto di 45mila euro) determina la cessazione del regime di contribuenti minimi nell’anno successivo. In ogni caso il limite di 45mila euro funge da spartiacque: esso determina, se superato, l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni con l’onere di dover versare l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo secondo l’ultimo comma dell’art. 27 del D.P.R. 633/1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del detto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Ma come si determina il reddito? Semplicemente si opera la differenza matematica tra i ricavi e/o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo. Chiariamo alcuni aspetti importanti:

  • costituiscono elemento di calcolo le plusvalenze o le minusvalenze subite dai beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti e professioni. Ad esempio, nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime semplificato e successiva vendita del medesimo, l’intero costo sostenuto è deducibile dal reddito nel periodo di acquisizione, ma la plusvalenza sarà tassata integralmente. Ciò vale anche per beni già in possesso dei contribuenti minimi e marginali prima dell’adesione al regime speciale: la plusvalenza o la minusvalenza sarà calcolata secondo i criteri ordinari nel cui computo saranno considerati anche gli ammortamenti effettuati fino all’adesione al regime di contribuenti minimi;
  • i contributi previdenziali versati secondo disposizioni di legge sono deducibili dal reddito;
  • le perdite, generatesi nei 12 mesi antecedenti al periodo di imposta del regime semplificato e quelle generatesi nel corso dello stesso, possono essere computate in diminuizione del reddito secondo quanto previsto dal T.U. delle imposte sui redditi (c.d. riporto limitato o illimitato).

Secondo quanto previsto dal testo del “Forfettone” si applica sul reddito determinato un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Tale imposta, nel caso di imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n.° 917/1986, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore ed è calcolata sul reddito lordo delle quote assegnate al coniuge ed agli eventuali collaboratori familiari.

Il versamento dell’imposta dovuta va fatto con le stesse modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Secondo quanto ipotizzato dal Ministro Padoa Schioppa sarebbero 933.752 i contribuenti interessati dal forfait, i cui potenziali aderenti saranno 708.423 dei quali circa la metà (338.403) saranno rappresentati da soggetti sotto i 40 anni di età. Sempre secondo le stime del Ministero, attività professionali, servizi e commercio all’ingrosso, sono da considerarsi come i settori con il maggior numero di fruitori potenziali del regime semplificato.

Già potrei esprimere delle perplessità sulla portata numerica delle valutazioni del buon Padoa Schioppa, ma credo che la principale debba necessariamente riguardare la classica domanda alla “Lubrano”: ma conviene davvero? Esaminiamo con attenzione quali siano i benefici:

  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti (art. 22 D.P.R. n.° 600/1973) e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 322/1998;
  • esclusione dall’applicazione dell’ IRAP;
  • esclusione dall’applicazione degli studi di settore;
  • esclusione dall’applicazione di ritenute (qualora ne avessero i requisiti nel regime ordinario) consentendo, di fatto, un differimento delle imposte;
  • deduzione dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
  • inequivocabile vantaggio per i contribuenti che, non annotando molti acquisti con IVA, si rivolgono ai consumatori finali, i quali non sarebbero incisi da tale imposta;
  • una innegabile maggiore semplicità nella gestione della documentazione fiscale.

Dopo i fiumi di parole versati, dopo i tanti interventi in TV ed i tanti articoli apparsi sui giornali, il contribuente resta “solo soletto” alle prese con la scelta: aderire o no?

Indubbiamente un’aliquota secca del 20% appare, a prima vista, conveniente ma questa impressione potrebbe risultare errata. Senza dubbio chi ha almeno un briciolo di dimestichezza con le scritture contabili potrebbe fare tranquillamente a meno del commercialista, operando, di fatto, un primo importante “risparmio”.

Ma il problema reale, a mio avviso, va fatto con i numeri nudi e crudi. Ergo, ritengo che potrebbe rappresentare una scelta oculata considerare questo 2008 come anno di “prova”, simulando una tenuta contabile in regime semplificato ed affiancarla alla corrente tenuta ordinaria. A fine esercizio, si potrebbero confrontare i risultati ottenuti valutando l’indice di convenienza per una futura adesione.

Alla valutazione, soprattutto per le piccole imprese, ritengo dovrebbe essere aggiunta anche una serena e reale analisi degli acquisiti in attrezzature e beni strumentali previsti nel triennio a venire, ivi compreso il volume del lavoro ed il dover ricorrere a eventuali collaborazioni da parte di terzi.

Ma un discorso di ordine pratico mi fa propendere per un giudizio negativo. Quanti di noi professionisti andranno ad adeguare i propri compensi visto l’aumentato costo della vita ? Bilanceranno i già pochi costi detraibili (che cresceranno in proporzione anche loro)?

Determinare una scelta che possa andar bene per tutti è impresa ardua. Come sempre, ogni imprenditore, è, e resta, il miglior giudice di se stesso e della propria attività.

Ulteriori chiarimenti nella Circolare n.7/E dell’Agenzia delle Entrate.