Tratto dallo speciale:

Pensioni: fondi solidarietà e assegno per 12 mesi

di Barbara Weisz

19 Giugno 2015 14:54

Fondi di solidarietà: istruzioni per presentare domanda e casi in cui l'assegno ordinario può durare 12 mesi: circolare INPS e Dl Pensioni.

Istruzioni INPS per aziende che presentano domanda di assegno a carico dei fondi di solidarietà: sono contenute nella circolare 122/2015, che riguarda il sostegno al reddito per i settori non coperti dalla cassa integrazione, in base all‘articolo 3 della legge 92/2012. Attenzione: la circolare riguarda solo gli assegni ordinari e di formazione, mentre per le altre tipologie di prestazioni (emergenziale, ASpI, outplacement) saranno fornite istruzioni con successivi provvedimenti.

=> Fondi di solidarietà: Guida INPS alla domanda online

Durata

Le istanze di accesso ai fondi possono essere inoltrate per un periodo massimo di 3 mesi, eccezionalmente prorogabile (sempre trimestralmente) a 12 mesi. E’ inoltre possibile ottenere anche interventi per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono domande di accesso per interventi di durata non superiore (In tutti gli altri casi, la procedura è quella trimestrale). Al momento sono:

  • Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito,
  • Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

=> Fondo di solidarietà residuale: ambiti di applicazione

Domanda

Le istanze si presentano con procedura telematica, utilizzando i modelli disponibili sul sito INPS – sezione “Servizi Online” (per tipologia di utente), con accesso tramite Codice Fiscale e PIN, cliccando su “Aziende, consulenti e professionisti” alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà“, opzione “Fondi di solidarietà“.

L’azienda deve indicare: Fondo al quale richiede l’intervento, tipo di prestazione, periodo, numero dei lavoratori interessati e ore di sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi ultimi dati dovranno essere distinti per qualifica lavoratori (operai, impiegati, quadri o dirigenti). Vanno allegati accordo sindacale ed elenco dei lavoratori.

Per la domanda di assegno ordinario, per ciascuna causale sono predisposte apposite schede disponibili all’interno della procedura, che vanno compilate sulla base dell’allegato tecnico esemplificativo delle singole causali, sia per la prima istanza che per domanda di proroga. In quest’ultimo caso, nel campo “Ulteriori annotazioni“, deve essere indicata la causa eccezionale per la quale l’azienda necessita di una proroga.

Sempre in materia di Fondi di solidarietà, nell’ambito dell’iter parlamentare del Dl pensioni (decreto 65/2015), ovvero il provvedimento con cui è stabilita la restituzione della mancata indicizzazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale, segnaliamo che c’è un nuovo nuovo stanziamento di 220 milioni di euro, previsto da un emendamento approvato in commissione alla Camera (la norma deve ancora passare il vaglio dell’aula e quindi andare in Senato).

122/2015