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Pensione e assegno di invalidità: ultime sentenze

di Noemi Ricci

Pubblicato 19 Giugno 2015
Aggiornato 26 Gennaio 2017 14:16

Due sentenze della Cassazione chiariscono quando può essere presentata richiesta di assegno e di pensione di invalidità e quando la pensione anticipata è compatibile con l’assegno di invalidità.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito agli assegni di invalidità e alle pensioni di invalidità.

Assegno di invalidità

Con la sentenza n. 12445/2015 la Cassazione ha stabilito che se un lavoratore in sede di giudizio di merito chiede all’INPS che gli venga riconosciuto l’assegno di invalidità, questa prima domanda non permette la successiva estensione della richiesta alla pensione. In sostanza la Cassazione precisato che se da una parte la richiesta della pensione di invalidità all’INPS rappresenta un’implicita richiesta anche di assegno di invalidità, dall’altra la sola richiesta dell’assegno non permette l’estensione alla pensione.

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In merito, la Cassazione ricorda alcune decisioni precedenti – sentenze della Cassazione n. 4782/1999 e n. 6615/1996 – per le quali solo se l’assicurato ha presentato all’INPS domanda della pensione di inabilità può chiedere in giudizio l’assegno di invalidità:

“Ciò per la ragione che tra le due prestazioni, relative a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, è da ravvisare un necessario rapporto di continenza – si che nella domanda amministrativa della pensione di inabilità deve ritenersi implicitamente inclusa quella di attribuzione dell’assegno di invalidità – mentre non è vero il contrario, dal momento che per la pensione di inabilità, il procedimento amministrativo (aperto dalla domanda dell’assicurato) è preordinato alla verifica di condizioni ulteriori rispetto a quelle sanitarie (L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 2) a salvaguardia dell’esigenza che una prestazione – come la pensione di inabilità (diversamente dall’assegno reversibile ai superstiti e di importo certamente superiore: L. n. 222 del 1984, art. 2, comma 3) – sia attribuita solo in caso di cancellazione dell’assicurato da elenchi e albi che consentono di esercitare attività lavorativa e di rinuncia del medesimo a qualsiasi trattamento previdenziale sostitutivo o integrativo della retribuzione”.

Dunque:

“Il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto soltanto l’assegno di invalidità non può poi chiedere in giudizio la pensione di inabilità”.

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Pensione anticipata invalidità

Un’altra recente sentenza della Cassazione (la n. 11750/2015) ha stabilito altresì che pensione anticipata è compatibile con l’assegno di invalidità. Requisito fondamentale però è che l’invalidità sia riconosciuta nella misura minima dell’80%, per i quali l’età pensionabile è di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. Il motivo è che la pensione anticipata per gli invalidi più che una pensione è una semplice anticipazione rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione. In pratica lo stato di invalidità rappresenta una semplice condizione che, insieme all’età, consente di ottenere il trattamento di vecchiaia anticipato.

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