Modifiche Jobs Act: voucher lavoro e ammortizzatori sociali

di Barbara Weisz

Pubblicato 27 Settembre 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:24

Tracciabilità voucher lavoro accessorio, trasformazione contratti di solidarietà difensivi in espansivi, CIGS aree di crisi, dimissioni online: il decreto con le modifiche al Jobs Act.

Tracciabilità dei voucher lavoro accessorio e correttivi alla riforma degli ammortizzatori sociali: sono i punti chiave del decreto di modifiche al Jobs Act approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 23 settembre. E’ quindi terminato l’iter legislativo del provvedimento presentato dal governo nel giugno scorso. Vediamo cosa prevede.

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Voucher lavoro

La parte relativa ai voucher lavoro (tecnicamente, modifica il dlgs 81/2015), praticamente immutata rispetto al testo originario, prevede che il datore di lavoro, almeno 60 minuti prima della prestazione di lavoro accessorio, debba comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine prestazione. Per gli imprenditori agricoli, il limite temporale è ridotto a tre giorni. Sanzioni: da 400 a 2mila400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Tracciabilità piena dei voucher lavoro, quindi, «per contrastare con ancora maggior forza il loro utilizzo irregolare», spiega il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che aggiunge: «è un intervento importante, che il governo ha voluto con forza per riaffermare l’importanza delle legalità nel lavoro, e di cui monitoreremo gli effetti: qualora non si ottenessero i risultati voluti interverremo ancora».

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Ammortizzatori sociali

Sul fronte degli ammortizzatori sociali (correttivi al dlgs 148/2015), novità su contratti di solidarietà, cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi complessa, NASpI per gli stagionali. I contratti di solidarietà difensivi possono essere trasformati in espansivi, per aumentare gli organici. Il contratto di solidarietà difensivo consente una riduzione di orario per evitare licenziamenti, quello espansivo per stimolare nuove assunzioni. La misura favorisce

«l’opportunità, per le imprese, di accrescere gli organici e di far entrare dei giovani ricorrendo alla riduzione di orario».

Le imprese di rilevante interesse strategico nazionale che hanno stipulato accordi di solidarietà entro il 31 luglio 2015 possono anche prorogare fino a 24 mesi (previo accordo presso apposita commissione istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri), la relativa riduzione contributiva del 35% (articolo 6, comma 4, del dl 510/1996).

Potenziata poi la NASpI per i lavoratori stagionali, aumentate al 50% (dal 5%) le risorse 2016 di province e regioni per finanziare ammortizzatori in deroga o politiche attive, aumentati i finanziamenti per la cassa integrazione straordinaria nelle imprese sequestrate alla criminalità organizzata, e infine proroga fino a 12 mesi della CIGS nelle aree di crisi complessa. Le imprese, per ottenere questa ulteriore cassa integrazione straordinaria, devono presentare un piano di recupero occupazionale.

«Per le situazioni non coperte da queste misure – specifica Poletti – verrà predisposto un intervento normativo specifico all’interno della legge di bilancio».

=> Ammortizzatori sociali per le aree di crisi e stagionali

Il decreto approvato prevede anche misure per la trasformazione dell’ISFOL (istituto per la formazione dei lavoratori) in INAPP, Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, un aumento di 30 milioni di euro delle risorse per il funzionamento dei centri per l’impiego, nuove misure per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, una precisazione sulle nuove norme sui controlli a distanza (se non è possibile raggiungere l’accordo sindacale, si può chiedere autorizzazione all’ispettorato del lavoro), e infine novità sulle dimissioni online (che si possono presentare anche attraverso l’assistenza dei consulenti del lavoro).

Per approfondimenti:  Disposizioni integrative e correttive a d.lgs. 81/15, e 148, 149, 150 e 151/15