Jobs Act: anticipo pensione con il part-time

di Barbara Weisz

6 Ottobre 2015 12:00

Anticipo sulla pensione per lavoratori con 20 anni di contributi e meno di 2 dalla pensione di vecchiaia: trasformazione in part-time nelle aziende con contratti di solidarietà espansiva, come previsto nel decreto ammortizzatori attuativo del Jobs Act.

Part-time

Il Jobs Act ha istituito una nuova forma di anticipo sulla pensione: il riferimento normativo che la introduce è il comma 5 dell’articolo 41 del Dlgs 148/2015, ossia il decreto ammortizzatori sociali in vigore dal 24 settembre; non è applicabile in tutte le aziende e ci sono specifici requisiti a carico dipendente. Si tratta di una trasformazione da tempo pieno in part-time riservato a lavoratori con meno di 24 mesi dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia: in particolari condizioni, potranno ottenere in cambio un anticipo del trattamento, percependo una quota parte dell’assegno finale, mentre l’impresa continuerà a versare i contributi pieni in modo tale che, alla fine dei due anni, non subiranno decurtazioni nel trattamento previdenziale definitivo. 

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Requisiti lavoratore

I lavoratori con i requisiti indicati (meno di due anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) ed almeno 20 anni di contributi possono chiedere un part-time fino al 50% (è possibile accordarsi per un part time diversamente modulato) e al contempo inoltrare domanda di anticipo della pensione.

Requisiti azienda

L’erogazione della quota anticipata di pensione in cambio della trasformazione in part-time è riservata alla stipula in azienda di contratti di solidarietà espansiva (incentivati dall’articolo 41 del dlgs 148/2015 sugli ammortizzatori sociali)che prevedono una riduzione stabile dell’orario di lavoro (e della relativa retribuzione) con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. I contratti di solidarietà espansiva sono incentivati con un contributo INPS pari al 15% della retribuzione lorda di ogni nuovo assunto per i primi 12 mesi mentre per i due anni successivi il contributo è ridotto al 10% e 5%. Il contratto di solidarietà espansiva si applica solo per incrementare gli organici e solo in base al contratto collettivo aziendale, che deve prevedere modalità di attuazione.

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Part-time

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve avvenire entro un anno dall’applicazione del contratto collettivo aziendale e solo in presenza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell’occupazione. Quindi, in pratica, questa forma di prepensionamento contemporanea al lavoro è a sua volta legata a contratti aziendali, che devono prevedere un ulteriore incremento occupazionale rispetto a quello previsto dalla solidarietà espansiva.

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Assegno

Il trattamento spetta dal mese successivo a quello di presentazione. La quota di assegno parziale che percepiranno i lavoratori corrisponderà alla parte di stipendio cui hanno rinunciato per passare al part-time fino a quando non raggiungeranno il requisito pieno. L’azienda continua a pagare i contributi, quindi alla fine la pensione del lavoratore resta intatta. Nel periodo in cui percepisce la pensione e lavora part-time, il lavoratore può cumulare​ i due trattamenti (retribuzione e pensione), nel limite massimo corrispondente allo stipendio pieno cui ha rinunciato.