L’assegno di maternità dello Stato, previsto dal dlgs 151/2001 (articolo 75), è concesso ai genitori lavoratori con contratti atipici e discontinui.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari, l’Assegno di maternità dello Stato spetta alla madre, anche adottiva; al padre, anche adottivo; agli affidatari preadottivi; all’adottante non coniugato; al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;agli affidatari non preadottivi, nel caso di non riconoscibilità/riconoscimento da parte dei genitori; al legale rappresentante, in caso di incapacità di agire del genitore. Non spetta l’assegno per il minore adottato dal coniuge quando è figlio dell’altro coniuge.
I requisiti per l’Assegno di maternità di Stato sono: residenza in Italia al momento della nascita o dell’ingresso in famiglia del minore; cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea; possesso di titoli di soggiorno idonei al momento della presentazione della domanda. Ecco le categorie dei destinatari per quanto riguarda i titoli di soggiorno in Italia:
- familiari titolari di “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea”;
- familiari titolari di “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, vale a dire gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per accedere alla prestazione sono previsti, per la madre e il padre, ulteriori requisiti specificati nei punti 2 e 3 della Circolare INPS n. 143 del 16 luglio 2001. I requisiti per ogni categoria di beneficiario sono indicati nella scheda INPS al seguente link.
L’assegno spetta interamente se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità, mentre viene versato in misura ridotta se l’importo del trattamento di maternità è inferiore a quello dell’assegno.