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Chi può continuare a fare smart working?

di Noemi Ricci

Guida allo Smart Working 2023 per dipendenti e datori di lavoro: regole e semplificazioni, accordi, attivazioni e procedure, diritti e sanzioni.

Cambiano in Italia le regole per lo smart working. La principale novità 2023 è la disposizione che ha reso strutturale la procedura semplificata per la trasmissione delle comunicazioni telematiche su apposito modello, e la prosecuzione del diritto al lavoro agile soltanto per il lavoratori fragili.

Vediamo di seguito una guida allo smart working in base alle regole vigenti.

Diritto allo Smart working: fino a quando?

La corsia preferenziale per lo smart working nel 2023 è rimasta per i soli lavoratori fragili con patologie accertate, dipendenti del pubblico o del privato, al momento soltanto fino al 31 marzo. Per tutti gli altri è tornata in uso la necessità di accordo individuale per attivare la modalità agile. E’ stata invece semplificata la procedura di comunicazione al ministero a beneficio dei datori di lavoro.

A chi spetta in via prioritaria lo smart working?

La proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto allo smart working spetta ai soli soggetti fragili, mentre per i genitori di figli fino a 14 anni, i datori di lavoro devono darne priorità ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (senza alcun limite di età in caso di figli in condizioni di disabilità grave), in base a quanto previsto dal Dlgs 105/2022 in vigore dal 13 agosto 2022, le cui disposizioni si applicano in maniera permanente.

Quali sono i contenuti di un accordo individuale?

L’accordo individuale deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ecco le caratteristiche e i requisiti per il suo contenuto:

  • regole di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  •  tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni di lavoro;
  • durata dell’accordo, nonché forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Come si invia la comunicazione di lavoro agile?

La funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile è presente sul portale del Ministero (lavoro.gov.it), accessibile con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta entrati bisogna cliccare sull’icona dedicata al servizio “Lavoro agile” e quindi scegliere il proprio profilo:

  • referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • soggetto abilitato (operatore): nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.

Il sistema consente di eseguire una ricerca, compilando gli opportuni filtri e/o inviare una nuova comunicazione, cliccando sul pulsante “Nuova comunicazione”.

E’ possibile inviare la comunicazione anche mediante la modalità Massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare, o come alternativa, alla trasmissione tramite applicativo web. L’attivazione della modalità Massiva richiede che l’azienda o il soggetto abilitato inviino prima una richiesta di contatto tramite form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Smart working: quali scadenze per la comunicazione?

Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le istruzioni contenute nel decreto ministeriale n. 149/2022. I dati sono poi resi disponibili all’INAIL per le dovute coperture assicurative.

Quali sanzioni senza comunicazione di lavoro agile?

In caso di mancata comunicazione dei lavoratori agili, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.