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Assunzioni agevolate e decontribuzione fino a giugno 2022

di Alessandra Gualtieri

27 Gennaio 2022 11:30

Assunzioni agevolate 2022: estesa la decontribuzione INPS al Sud e quella per assunzione di giovani e donne svantaggiate fino al 30 giugno

Lo sgravio INPS per l’assunzione agevolata di donne e giovani, nonché il beneficio Decontribuzione Sud, trovano applicazione fino al 30 giugno 2022, in virtù della recente autorizzazione europea alla concessione di tali aiuti di Stato ai datori di lavoro anche oltre la misura ordinaria (Temporary Framework).

Incentivi occupazione prorogati

Ne dà conto ufficialmente l’INPS, con il Messaggio n. 403 del 26 gennaio, recante applicazione della proroga delle seguenti misure previste dalla Manovra economica dello scorso anno (legge 178/2020).

  • Esonero per l’occupazione giovanile (articolo 1, commi da 10 a 15): sgravio del 100% dei contributi per 48 mesi per l’assunzione di giovani nelle regioni del Mezzogiorno.
  • Esonero per l’occupazione femminile (articolo 1, commi da 16 a 19): sgravio del 100% con incremento occupazionale in azienda e limite massimo di 6mila euro annui.
  • Decontribuzione Sud (articolo 1, commi da 161 a 168): esonero al 30% per tutti i lavoratori in forza presso aziende in aree svantaggiate.

Applicazione delle agevolazioni

Di conseguenza, le agevolazioni contributive possono essere fruite sia per le assunzioni sia per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022. Parimenti, la Decontribuzione Sud potrà essere applicata fino al mese di competenza di giugno 2022. Dunque, le imprese già coinvolte potranno affrontare la temuta scadenza del 16 febbraio senza dover versare i contributi ordinari.

I nuovi massimali per gli aiuti di Stato

La Commissione UE ha innalzato il massimale di erogazione degli aiuti temporanei nella seguente misura:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori (escluso il  settore finanziario).

Pertanto, ai fini dell’applicazione dei relativi benefici occupazionali, si dovrà tenere conto di questi nuovi massimali.

Per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, bisogna fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e dell’Economia del 17 dicembre 2021, n. 402.