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Linee Guida Green Pass approvate, modello e regole di base

di Alessandra Gualtieri

11 Ottobre 2021 09:30

Linee Guida per i controlli sul Green Pass nella PA approvate dalla Conferenza Stato Regioni fornendo un modello replicabile anche per il settore privato.

Approvate dalla Conferenza Stato Regioni le Linee Guida Brunetta per l’applicazione dell’obbligo di Certificazione Verde in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127): si tratta di direttive organizzative e gestionali per la PA che possono fungere da modello anche per le aziende private, a loro volta chiamate a redigere piani interni di gestione del nuovo obbligo di Green Pass.

Regole Green Pass: i principi replicabili

Oltre alle modalità operative, emergono anche alcune considerazioni importanti, basati sulla legislazione vigente, che possono fungere da principi da prendere ad esempio anche nella redazione delle linee guida per il settore privato:

  1. l’accesso presso la sede di lavoro senza Green Pass è inibito per chiunque vi faccia ingresso per motivi di lavoro (dipendenti, consulenti, collaboratori, addetti a pulizia, ristorazione, manutenzione, rifornimento di distributori automatici) o di formazione (prestatori e frequentatori di corsi),
  2. il possesso della Certificazione Verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione  in caso di contagio da Covid-19,
  3. il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione,
  4. in assenza di controlli all’entrata, si deve procedere con verifiche  a campione con App VerificaC19, ogni giorno su almeno il 30% del personale, a rotazione per tutti,
  5. non è possibile raccogliere, registrare o conservare i dati dei dipendenti in relazione alla verifica del Green Pass,
  6. nel caso in cui, ai fini della pianificazione delle attività e delle eventuali sostituzioni, il datore di lavoro riceva comunicazioni volontarie da parte dei lavoratori  prima dell’accesso in sede, non viene meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o a campione,
  7. per i soggetti esenti, fin quando non saranno rilasciate le attestazioni analoghe al Green Pass (ossia dotate di QR Code), potranno essere accettate quelle del medico competente, senza ulteriori controlli all’accesso.
  8. non è possibile scegliere i lavoratori da adibire a smart working sulla base del mancato possesso del Green Pass (i soggetti fragili sono già tutelati per legge con questo strumento, mentre per gli altri sarebbe un disincentivo alla vaccinazione).

=> Green Pass lavoro: Linee Guida Confindustria per imprese

Nodi da sciogliere

Resta ancora da capire come gestire la comunicazione al Prefetto delle violazioni riscontrate. Come noto, la contestazione di sanzioni amministrative non può spettare ad un soggetto privato, per cui l’azienda può soltanto segnalare l’inadempienza del lavoratore al Prefetto comeptente per il territorio, fornendogli tutte le informazioni necessarie er la successiva irrogazione delle sanzioni previste (multa e sospensione dalla retribuzione).

Il datore di lavoro, o il soggetto delegato, dovranno pertanto predisporre un modello di comunicazione, una sorta di verbale di constatazione della violazione, da inviare in Prefettura. Su questo punto sarebbe auspicabile che il Ministero dell’Interno fornisse quanto meno un fac-simile utilizzabile dalle aziende.