Licenziamento per candidati senza requisiti

di Anna Fabi

31 Ottobre 2019 15:40

Il candidato che si fa assumere sapendo di non avere i requisiti richiesti non ha diritto al risarcimento per licenziamento ingiustificato: la sentenza.

Se un lavoratore si fa assumere senza avere i requisiti richiesti, è legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro: lo stabilisce una sentenza del tribunale di Trapani relativa al caso di un lavoratore che aveva partecipato a una selezione online, senza possedere i titoli richiesti. Una condotta non illegittima, ma che esclude il diritto al risarcimento per licenziamento ingiustificato.

Il punto è il seguente: il candidato ha partecipato a una selezione online, ottenendo alla fine il posto di lavoro, come dirigente con contratto a termine di tre anni. L’azienda richiedeva laurea in economia, ingegneria, o giurisprudenza, mentre il candidato era laureato in lingue.

Attenzione: par di capire che nel curriculum fosse correttamente evidenziata la laurea in lingue (e non quelle richieste dal bando di selezione). E, nella richiesta lettera di autocertificazione di requisiti, il candidato non ha scritto di avere una delle laurea richieste (quindi, non c’è alcuna falsa dichiarazione).

Ma, stabiliscono i giudici, il candidato «ha scientemente partecipato, senza averne i requisiti, a una procedura selettiva rivolta ad altri soggetti». E, sapendo di non avere i titoli richiesti, «non può aver riposto alcun affidamento sull’esito temporaneamente favorevole della gara». Quindi, non può avanzare pretese risarcitorie, perché l’intero danno «è scaturito da una sua condotta che, sebbene non illegittima, rappresenta comunque una violazione del dovere di correttezza e buona fede durante le trattative».

Si applica, secondo i giudici, l’articolo 1227 del codice civile, il base al quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate», e «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza».