Ferie non godute: scadenza 30 giugno per fruirne, pena sanzioni

di Roberto Grementieri

Pubblicato 24 Giugno 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Entro fine giugno, i datori di lavoro devono permettere a dipendenti di fruire il residuo ferie maturate e non consumate per l’anno 2009: non farlo li espone al rischio di una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore.

Sul periodo di ferie non godute maturato per l’anno 2009, e non ancora fruito dai lavoratori alla fine del mese di giugno, va comunque versata la contribuzione all’Inps.


Durante il corrente anno, inoltre, agli stessi lavoratori deve essere concessa la fruizione di almeno due settimane del monte ferie da maturare per il 2011: in mancanza di tale ottemperanza, scatterà  la stessa sanzione.

Come noto, per ogni anno di attività  il lavoratore ha diritto a un periodo di sosta da lavoro retribuito, la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, e comunque in una misura non inferiore a quattro settimane.

Un primo periodo è lungo almeno due settimane e va fruito nel corso dell’anno di maturazione, in caso contrario il datore di lavoro viene sanzionato, anche quando il lavoratore non abbia goduto anche di una sola parte delle due settimane cui ha diritto e pure nel caso in cui il godimento sia successivo.

Il datore di lavoro, dunque durante quest’anno (2011) deve far fruire ai propri dipendenti almeno due settimane di ferie, eventualmente in maniera consecutiva se così sono state organizzate o se è così stato esplicitamente richiesto; entro il 30 giugno 2011 (o eventuale termine più lungo previsto dal CCNL) deve inoltre consentire la fruizione delle restanti giorni di ferie del periodo minimo maturate nell’anno 2009.