Schede carburanti addio: stop alla compilazione

di Nicola Santangelo

Pubblicato 10 Maggio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Addio schede carburanti per imprese e professionisti che devono documentarne l'acquisto per la deduzione del costo e la detrazione IVA (nei casi in cui la norma non prevede l’indetraibilità  dell’imposta): da ora in poi, per attestare la spesa basta utilizzare carte di credito, di debito o prepagate.
E' quanto dispone il Decreto Sviluppo varato lo scorso 5 maggio.

Numerose le semplificazioni introdotte per aziende e professionisti, fra queste anche lo stop alla compilazione della scheda carburante. Per le schede carburante il motivo è semplice: le operazioni effettuate con i mezzi di pagamento elettronici sono già  noti al Fisco!

Per coloro che continueranno a pagare in contanti l’acquisto di benzina o altro carburante per motivi di lavoro, non è prevista alcuna agevolazione contabile?

Tali soggetti dovranno continuare a compilare la scheda carburante per ogni autoveicolo, e anche con molta attenzione poiché, come già  confermato in un articolo dello scorso 4 marzo la scheda carburante incompleta non dà  diritto a detraibilità  e deducibilità .
Attenzione quindi alla correttezza dei dati relativi al numero di targa, alla firma del benzinaio necessaria a convalidare la fornitura del carburante e al numero dei chilometri. La sola mancanza di uno dei citati elementi comporta la ripresa a tassazione del costo dedotto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva detratta.

In tal senso ci preme ricordare che la deducibilità  delle schede carburanti e di tutti gli altri costi, compresi ammortamenti leasing e noleggio, nonché la detrazione dell'Iva, è totale per auto usate esclusivamente come beni strumentali nell'attività  propria dell'impresa, come ad esempio gli autocarri.
In tutti gli altri, casi la deducibilità  dal reddito e la detraibilità  dell'Iva spettano in misura ridotta.

A titolo esemplificativo citiamo l'articolo 19-bis del DPR 633/1972 che stabilisce che l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore e relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono usati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa.