Finanziaria 2010: novità  in materia di lavoro accessorio

di Roberto Grementieri

Pubblicato 3 Febbraio 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

La Finanziaria 2010 ha ampliato la possibilità  di ricorrere alle prestazioni occasionali di tipo accessorio regolamentate dagli articoli 70-74 del d. lgs. n. 276/2003.

Le modifiche vedono innanzitutto una nuova entrata fra i percettori delle prestazioni ovvero gli Enti locali, le scuole e le università .
Altra innovazione è la possibilità  per le imprese familiari di utilizzare il lavoro accessorio in qualsiasi settore esse operino e non più solo limitatamente al commercio, turismo e servizi.

Sempre con riferimento alle modifiche introdotte si segnala anche l’inserimento, fra le attività  che possono essere rese attraverso l’utilizzo dei voucher, delle prestazioni svolte nei maneggi e nelle scuderie.

Ulteriore importante novità  è la possibilità  per i lavoratori part-time di rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.

In definitiva ad oggi le prestazioni occasionali accessorie possono essere rese nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà  anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età  se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università ;
f) di attività  agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani;
g) dell’impresa familiare;
h) della consegna porta a porta;
i) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
l) di attività  di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
m) qualsiasi attività  e settore produttivo da lavoratori aventi un contratto part-time;
n)di qualsiasi attività  e settore produttivo da parte di percettori di prestazioni di integrazione e percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione.

Il legislatore ha previsto per i prestatori di lavoro accessorio un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed una copertura previdenziale indipendentemente dal superamento del limite dei 5.000 euro ed inoltre, le somme ricevute dai lavoratori rimangono esenti da imposizioni fiscali, attuando in concreto un regime tributario agevolato avente come contropartita l’assoggettamento a prelievo contributivo di somme che ne sarebbero state generalmente esenti.

Praticamente i committenti, acquistati i carnet di tickets o voucher, retribuiscono i lavoratori consegnandogli i buoni e questi ultimi ricevono dal concessionario, presso cui si rivolgono per cambiare il buono, solo una parte del valore nominale dello stesso, atteso che il 13% del suddetto valore viene versato a fini previdenziali, il 7% all’INAIL a fini assicurativi ed infine il 5% viene trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.