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La definizione ufficiale e vincolante di "Made in Italy" … finalmente!

di Davide Di Felice

Pubblicato 2 Ottobre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

Con il decreto legge “comunitario” n. 135 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre scorso, il Governo ha inteso far fronte a una lunga serie di procedure d’infrazione avviate dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia, allineandosi così ai “desiderata” europei. Una vera e propria “lenzuolata”. Ma il decreto va ben oltre. L’articolo 16 è infatti “intitolato” al Made in Italy e prodotti interamente italiani.

Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce classificabile come “made in Italy” ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Con uno o più decreti del ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere meglio definite le modalità  di applicazione.

Per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l’apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti e’ punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità  tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

E’ sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore

Le disposizioni si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.