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Imprese energivore: come ottenere le agevolazioni

di Alessia Valentini

14 Novembre 2013 09:30

Entro fine novembre le PMI ad alto consumo di energia possono iscriversi al registro dei consumatori energivori per fruire delle agevolazioni fiscali: requisiti, istruzioni e riduzioni di imposte e oneri di sistema.

Essere un’azienda a forte consumo di energia non è più un problema insanabile: l’Autorità per l’Energia (AEEG) ha avviato la fase operativa per la riduzione dei costi elettrici dei consumatori energivori. La delibera 437/2013 del 4 ottobre scorso, “Modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica”, ha stabilito i criteri per beneficiare delle agevolazioni previste, fornendo le istruzioni per dare vita all’elenco delle imprese energivore e per trasmettere via web le dichiarazioni annuali previste dall’art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 5 aprile 2013, entro e non altre il 30 novembre.

Beneficiari

L’impresa energivora si identifica sulla base di incidenza dei costi energetici rispetto il volume complessivo d’affari. Tali imprese hanno diritto ad agevolazioni – indirizzate principalmente alle PMI – sia sulle imposte sia sui cosiddetti oneri passanti in cui pesano particolarmente gli incentivi per l’energia rinnovabile. L’obiettivo è favorire la competitività di migliaia di imprese, riducendo il gap con quelle del resto d’Europa. L’art 1 della delibera specifica che i soggetti di riferimento sono le imprese consumatrici di energia che nell’anno solare 2012 hanno avuto i seguenti requisiti:

  1. svolgere attività manifatturiera con codice ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx
  2. Utilizzare per lo svolgimento dell’attività almeno 2,4 0 Gigawattora elettrici pari a 2.400.000 kWh annui.
  3. Avere un Rapporto Indice Intensità Elettroenergetica (IIE) uguale o superiore al 2%, riferito al costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata nell’anno solare (da calcolarsi usando la tabella di prezzi unitari sotto riportata) ed il fatturato dell’anno.

Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento non falsato dalla congiuntura. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria.

Agevolazioni

Dal costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato si può determinare l’entità del beneficio. Le aziende che hanno un costo totale superiore al 3% del fatturato avranno diritto ad agevolazioni sulle accise; quelle con rapporto tra costo dell’elettricità e fatturato superiore al 2% beneficeranno di oneri agevolati. Le diminuzioni degli oneri aumenteranno linearmente a tale rapporto e verrà mantenuta una soglia minima di consumo energetico pari a 2.400.000 kWh/anno. Le aziende aventi diritto possono accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali di sistema (componenti A/UC) in funzione del rapporto IIE secondo la seguente tabella:

  • valore IIE tra 2% e 6%: – 15% degli oneri di sistema elettrico
  • valore IIE tra 6% e 10%: – 30% degli oneri
  • valore IIE tra 10% e 15%: – 45% degli oneri
  • valore IIE superiore al 15%: – 60% degli oneri

E bene precisare che tali percentuali – prefigurate dal Decreto Passera – sono indicative poiché la Delibera 437/2013 prescrive che l’entità dello sgravio sia disciplinata da successivo provvedimento. La data di decorrenza dello sconto è 1 Luglio 2013 come previsto in Delibera 340/2013/R/eel.

La valorizzazione del costo elettrico è da effettuarsi NON sulla base del costo effettivamente sostenuto, bensì valorizzando l’energia elettrica consumata nel 2012 (aggregata per i vari livelli di tensione e numero di siti, e tenendo separato conto dell’energia elettrica eventualmente autoprodotta) secondo specifici valori riportati nella delibera. Per calcolare il costo del quantitativo di energia utilizzata, per quella elettrica acquistata sul mercato si considera il prezzo finale per i consumatori industriali; per la quantità eventualmente autoprodotta si considera il corrispondente valore annuo del PUN (Prezzo Unico Nazionale). Ai costi devono essere detratti gli incentivi sulla produzione energetica. Per attività con più punti di prelievo e differenti classi di consumo, il costo e’ calcolato come media ponderata dei prezzi finali.

La dichiarazione

La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) ha realizzato e reso fruibile via Web un sistema telematico di raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013. Chi ha meno dimestichezza nell’uso delle tecnologie digitali può avvalersi di aziende specializzate, come EnergyInlink, che provvede gratuitamente ad effettuare il calcolo per  verificare se l’azienda possiede i requisiti sopraccitati. In caso affermativo, si può concordare la modalità economica di supporto nella procedura di accreditamento sul sistema telematico.

L’elenco delle imprese a forte consumo di energia è disponibile per via telematica dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Ministero dell’economia, Ministero dello sviluppo economico, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.  Fonte: Delibera AEGG 437/2013