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Certificazione energetica: immobili con e senza obbligo di APE

di Teresa Barone

Pubblicato 8 Giugno 2023
Aggiornato 14 Marzo 2024 14:51

Compravendite e ristrutturazioni: ecco quali tipologie di immobili non richiedono l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) obbligatorio.

In caso di compravendita è sempre necessario presentare l’A.P.E., l’Attestato di Prestazione Energetica che riassume le performance energetiche dell’edificio.

L’obbligo per il proprietario di produrre l’Attestato è stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 nel caso di vendite, trasferimento immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari, laddove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato.

Immobili con obbligo di A.P.E.

Secondo la normativa, è obbligatorio presentarlo sia in caso di nuove costruzioni sia per interventi di ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie dell’immobile, calcolando la classe energetica dell’edificio sulla base di una scala che parte dal punteggio massimo di A4 e finisce con il punteggio minimo di G.

Immobili esenti A.P.E.

Alcune tipologie di immobili, tuttavia, sono esenti dall’obbligo di certificazione APE:

  • strutture agricole, artigianali, industriali;
  • fabbricati isolati con una superficie inferiore a 50 metri quadrati;
  • box e garage;
  • luoghi di culto e edifici o di valore artistico o storico da restaurare;
  • edifici non residenziali purché siano presenti locali climatizzati;
  • edifici registrati come beni paesaggistici e culturali;
  • costruzioni necessitano di un risanamento sulla base del piano urbanistico,
  • edifici dotati impianti produttivi installati internamente.

Durata e contenuti A.P.E.

L’A.P.E., rilasciato da un soggetto accreditato e previa valutazione tecnica delle caratteristiche dell’immobile, ha validità pari a dieci anni e riguarda sia le abitazioni singole sia i condomini.  Nell’Attestato devono essere indicati:

  • indici di prestazione energetica parziale (involucro), globale e relativa classe energetica;
  • prestazione energetica globale (energia primaria totale e non rinnovabile);
  • interventi da realizzare (ristrutturazione e riqualificazione energetica);
  • consumi energetici (per il riscaldamento e il raffrescamento);
  • emissioni di anidride carbonica ed energia esportata.

In caso di inadempimento sono previste le seguenti sanzioni:

  • per il certificatore da 700 a 4.200 euro;
  • per il costruttore o proprietario che da 3mila a 18mila euro;
  • per il direttore dei lavori da mille a mila euro.