Sono un pensionato senza alcuna attività. Ho un impianto fotovoltaico da 6,2 kW sul tetto della mia abitazione, realizzato a fine 2012 in adesione al V Conto Energia; all’epoca non fu possibile ottenere le detrazioni sul costo dell’impianto perché gli incentivi, si diceva, non sarebbero mai stati tassati. Quest’anno, per la prima volta, nel 730 precompilato vedo gli incentivi del GSE indicati fra i redditi diversi. La circolare 36/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate afferma però che la tariffa è rilevante ai fini IVA, IRAP e imposte dirette solo se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale, agricola o autonoma. Il mio CAF insiste per tassare quelle somme e inserirle nel quadro D, altri sostengono che gli incentivi percepiti in V Conto Energia non vanno tassati. Chi ha ragione?
Ha ragione il suo CAF ed è corretta anche la sua lettura della circolare: le somme che il GSE le versa per l’energia immessa in rete vanno dichiarate come redditi diversi mentre quelle riconosciute sull’energia autoconsumata non vanno dichiarate. La comparsa degli importi nel 730/2026 precompilato dipende da un nuovo obbligo di comunicazione a carico del GSE, che riguarda la trasmissione del dato all’Agenzia delle Entrate.
V Conto Energia, due incentivi con trattamento fiscale diverso
L’art. 5 del DM 5 luglio 2012 prevede due somme diverse.
- La tariffa premio le viene riconosciuta sull’energia che lei consuma direttamente in casa ed è un contributo a fondo perduto: il GSE gliela versa senza ricevere nulla in cambio, quindi per un privato non si tassa.
- La tariffa onnicomprensiva le viene pagata sull’energia che finisce in rete e comprende due cose insieme, l’incentivo e il prezzo dell’energia che lei di fatto vende al GSE. Proprio perché contiene un prezzo di vendita, la Circolare AdE n. 36/E del 19 dicembre 2013 (paragrafo 10.4) la considera un corrispettivo, e su questo l’imposta si applica in base all’art. 67, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986, che riguarda i redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Il passaggio della circolare che lei cita riguarda gli effetti fiscali per le imprese ma nulla esclude per i privati. La risposta al suo caso si trova in altri documenti di prassi
- La Circolare AdE n. 46/E del 19 luglio 2007 stabilisce che un impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione non configura un’attività d’impresa: esclusa quella strada, la domanda su come qualificare i soldi incassati vendendo l’energia in eccesso rimane aperta.
- La Risoluzione AdE n. 88/E del 25 agosto 2010 risponde a proposito della tariffa omnicomprensiva delle rinnovabili diverse dal fotovoltaico: chi la incassa senza essere imprenditore dichiara un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i).
- La risposta a interpello n. 954-174106 del 6 dicembre 2012 arriva infine al suo incentivo: il GSE aveva chiesto come trattare le tariffe del Quinto Conto Energia e l’Agenzia ha risposto che la tariffa omnicomprensiva del DM 5 luglio 2012 ha le stesse caratteristiche di quella esaminata nel 2010, con lo stesso trattamento fiscale.
Spese da indicare nel rigo D5 del 730/2026
Il primo passo è analizzare il Riepilogo Redditi Diversi che si scarica dall’Area Clienti GSE, seguendo questo percorso:
- prima si accede all’Area Clienti con SPID, CIE o credenziali;
- poi si apre la sezione Operazioni e si sceglie la voce Documenti dal GSE;
- infine si seleziona l’operatore associato e si scarica il riepilogo dell’anno di riferimento.
La cifra del riepilogo deve coincidere con quella del rigo D5 e deve riguardare la sola tariffa omnicomprensiva. Se somiglia al totale dei bonifici GSE ricevuti nell’anno, è probabile che dentro ci sia anche la tariffa premio, che non va tassata: in quel caso il precompilato va corretto verso il basso, tenendo il riepilogo come prova.
Le imposte si pagano sul guadagno, quindi dalla somma incassata si possono sottrarre le spese sostenute per produrla. Lo prevede l’art. 71, comma 2, del TUIR. Nel rigo D5, le caselle da riempire sono tre:
- nella colonna 2 va l’importo ricevuto dal GSE,
- nella colonna 3 le spese,
- nella colonna 4 uno zero, perché il GSE non applica ritenute.
Le spese vanno provate con fatture intestate a lei, dato che non esiste una percentuale forfettaria da scaricare senza giustificativi. Poichè produce reddito tassato soltanto la parte di energia venduta, i costi di manutenzione, sostituzione dell’inverter e assicurazione rilevano sempre e solo in proporzione all’energia immessa in rete.
Ad esempio: su 7.000 kWh prodotti in un anno, 3.000 immessi in rete e 4.000 autoconsumati, di una manutenzione da 200 euro se ne porta in colonna 3 il 43%, cioè 86 euro.
I kWh esatti si trovano nei dati di misura del GSE. Conviene concordare il calcolo con il CAF e conservarlo insieme all’elenco delle somme incassate, che l’Agenzia può chiedere di vedere. Le regole generali sulla tassazione dei proventi da fotovoltaico valgono anche per ritiro dedicato e scambio sul posto.
Impianto domestico in V Conto Energia
Con 6,2 kW al servizio dell’abitazione lei sta sotto la soglia dei 20 kW fissata dalla Circolare AdE n. 46/E del 19 luglio 2007, che esclude l’attività commerciale abituale. Niente partita IVA, niente fatture, niente contabilità: il codice 1 del rigo D5 serve proprio per le attività commerciali non esercitate abitualmente, quindi dichiarare quella somma non la trasforma in un imprenditore. Sul suo impianto, inoltre, lo scambio sul posto non c’entra, perché le tariffe del DM 5 luglio 2012 escludono sia lo scambio sul posto sia il ritiro dedicato: la distinzione che la riguarda è quella fra tariffa premio e tariffa omnicomprensiva.
Le novità fiscali 2026
Il decreto MEF del 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2025 e attuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, obbliga il GSE a mandare questi dati al Fisco: dal 2024 per lo scambio sul posto, dal 2025 per le altre forme di cessione dell’energia. Il suo incentivo rientra nel secondo gruppo, ed è la ragione per cui lo vede comparire soltanto adesso. L’obbligo di dichiarare esisteva già prima, però. Se negli anni scorsi la tariffa omnicomprensiva non è finita in dichiarazione, si può sistemare con il ravvedimento operoso, verificando con il CAF quali anni il Fisco può ancora controllare e quanto pesano gli importi in gioco.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz