Indennità di accompagnamento sempre senza ritenuta

Risposta di Barbara Weisz

2 Luglio 2026 08:32

Antonio chiede:

La ritenuta fiscale applicata a maggio sull’importo dell’assegno di accompagnamento corrisposta ad un invalido civile riconosciuto al 100% è legittima? Sapevo che l’assegno è indipendente dal reddito e quindi intoccabile.

L’indennità di accompagnamento non può essere tassata: è esente da IRPEF e nessuna ritenuta fiscale può gravare su questa prestazione. Se nel cedolino è presente un importo diverso dal solito, la trattenuta nasce da un indebito da recuperare o da un’altra voce reddituale tassabile ma non dall’accompagnamento, che spetta sempre per intero. Diversamente, si tratta di un errore da segnalare tempestivamente.

Indennità di accompagnamento esente da imposte

L’indennità di accompagnamento è esente da IRPEF perché è una prestazione assistenziale, riconosciuta in base alla minorazione e non alle condizioni economiche del beneficiario. Non concorre a formare reddito e non è soggetta a tassazione.

La regola è fissata dal terzo comma dell’articolo 34 del DPR 601/1973, secondo cui «i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti». In parole semplici, le prestazioni pubbliche a carattere assistenziale non entrano nella base imponibile e non subiscono imposte sul reddito, come ha ribadito più volte anche l’Agenzia delle Entrate nella sua prassi.

Eventuali altri trattamenti imponibili

La pensione di invalidità civile è assistenziale ed esente, mentre l’assegno ordinario di invalidità ha natura previdenziale ed è imponibile IRPEF. Se percepisce anche quest’ultimo, o un’altra pensione tassabile, è su quelle somme che scattano IRPEF e addizionali regionali e comunali. Le addizionali vengono prelevate in più rate nel corso dell’anno e i conguagli da Certificazione Unica o 730 possono cadere in primavera, facendo variare la rata di maggio.

Le cause possibili della riduzione

Una riduzione sull’accompagnamento, quando è reale, dipende quasi sempre da ragioni legate alla prestazione e non a un’imposta. Le ipotesi più probabili sono:

  • il recupero di un indebito, cioè di somme erogate in precedenza e non spettanti, trattenute sui pagamenti successivi entro i limiti di legge e di norma precedute da una comunicazione dell’INPS;
  • la sospensione per ricovero a totale carico dello Stato per oltre 29 giorni, che riduce o azzera l’indennità per quel periodo;
  • una revisione sanitaria o la perdita dei requisiti, con revoca della prestazione e recupero degli importi non dovuti;
  • un errore dell’ente pagatore, se nessuna delle ipotesi precedenti ricorre.

Se non risultano né recuperi né periodi di ricovero né variazioni del verbale sanitario, e la somma viene comunque presentata come trattenuta fiscale, si tratta di un addebito indebito da contestare.

Verifiche nel cedolino

Per risalire all’origine della trattenuta basta leggere il cedolino della prestazione, dove ogni voce e ogni trattenuta è indicata distintamente.

Se la ritenuta risulta associata proprio all’accompagnamento è un errore da segnalare subito all’INPS o tramite un patronato, che può chiedere la rettifica e l’eventuale rimborso.

Per riferimento della somma corretta spettante, nel 2026 l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è pari a 551,53 euro al mese, erogata per 12 mensilità senza tredicesima, per un totale di 6.618,36 euro annui. È un importo fisso e uguale per tutti, che non cambia al variare del reddito né in presenza di altre pensioni, e che le spetta al netto di qualsiasi imposta.

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