Per la contribuzione volontaria ENASARCO è necessario riaprire la partita IVA, prendere almeno un mandato di agenzia e pagare i contributi relativi?
I contributi volontari Enasarco sono riservati a chi ha cessato l’attività di agenzia: per versarli lei non deve riaprire la partita IVA né accettare un nuovo mandato. La ripresa dell’attività, al contrario, genera di nuovo contributi obbligatori e fa perdere il diritto ai versamenti volontari, il canale con cui chi ha smesso di lavorare completa gli anni necessari alla pensione Enasarco.
Versamenti volontari Enasarco: i requisiti
La prosecuzione volontaria spetta all’agente che ha cessato l’attività e soddisfa insieme le condizioni fissate dall’art. 9, comma 1, del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco, nella versione in vigore dal 5 febbraio 2025:
- cessazione dell’attività di agenzia, anche solo temporanea;
- almeno cinque anni di anzianità contributiva alla data della cessazione;
- almeno tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la cessazione, anche non consecutivi;
- nessuna pensione Enasarco di invalidità o inabilità e nessuna rendita contributiva in pagamento.
Il Regolamento lega il requisito all’assenza di mandati di agenzia in corso e non cita la partita IVA: l’obbligo contributivo verso la Fondazione nasce dai contratti con le imprese preponenti. Le altre pensioni non creano incompatibilità: chi percepisce un trattamento INPS o una pensione di reversibilità può chiedere l’autorizzazione ai versamenti, perché l’art. 9 esclude soltanto i titolari delle prestazioni Enasarco elencate.
Domanda di prosecuzione volontaria: termine e importo
La domanda di contribuzione volontaria va presentata entro due anni dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività, a pena di decadenza (art. 9, comma 2 del Regolamento), esclusivamente online con il modello 4322/c nell’area riservata inEnasarco. La Fondazione decide entro 90 giorni, che decorrono dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi relativi al trimestre di cessazione oppure dalla ricezione della domanda, se quel termine è già trascorso.
L’importo del contributo volontario si calcola alla data della domanda sulla media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, comprende la quota di solidarietà e non può scendere sotto il minimale annuo previsto per l’agente monomandatario (art. 9, comma 3). I versamenti sono a carico esclusivo dell’agente e seguono queste scadenze:
| Versamento | Scadenza |
|---|---|
| Contributi dell’anno in corso | in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento, a pena di decadenza dal diritto (art. 10, comma 3, Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco) |
| Periodi tra cessazione e autorizzazione | entro i 90 giorni successivi (art. 10, comma 3, Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco) |
| Annualità successive | entro il 30 novembre in unica soluzione oppure in quattro rate uguali al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre (art. 10, comma 4, Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco) |
I pagamenti arrivati dopo il 30 novembre coprono i periodi successivi. Il diritto ai versamenti volontari si esaurisce quando l’agente raggiunge i requisiti della pensione di vecchiaia Enasarco (art. 9, comma 5).
Partita IVA riaperta e nuovo mandato: gli effetti sul suo caso
Se lei riaprisse la partita IVA e firmasse un nuovo mandato, i contributi tornerebbero obbligatori, a carico per metà dell’impresa preponente e per metà dell’agente, e varrebbero per l’anzianità richiesta dalla pensione. L’art. 9, comma 4, prevede però che l’agente che riprende l’attività lo comunichi alla Fondazione e perda il diritto alla prosecuzione volontaria: per tornare ai versamenti volontari dopo la nuova cessazione servirebbe una nuova domanda, con requisiti e termine di due anni calcolati su quella data.
Il requisito dei tre anni nel quinquennio si ricalcola sulla nuova cessazione. Un agente che ha smesso nel 2021 e non ha chiesto la contribuzione volontaria entro il termine, scaduto alla fine del 2023, può riaprire l’accesso soltanto con un nuovo mandato: i contributi del 2021 non rientrano nei cinque anni precedenti la nuova cessazione, quindi servono almeno tre anni di contribuzione con il nuovo mandato.
Se invece il termine di due anni dalla sua cessazione non è ancora scaduto, lei può presentare subito la domanda di prosecuzione volontaria con il modello 4322/c, senza riaprire la partita IVA, e versare i contributi fino al raggiungimento dei 20 anni richiesti per la pensione di vecchiaia Enasarco.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz