L’INPS mi richiede il reddito degli immobili per il RED. Quali coefficienti o rivalutazioni devo applicare per le case a disposizione nello stesso comune e in altro comune? Il proprietario di terreno agricolo non coltivato e non affittato deve dichiarare solo il reddito dominicale o anche quello agrario? Se i terreni non sono coltivati, devo dichiarare solo il reddito dominicale o entrambi? E con quale rivalutazione?
Se l’INPS le richiede i redditi di terreni e fabbricati nel RED, per una casa fiscalmente tenuta a disposizione si applica alla rendita catastale la rivalutazione del 5% e poi la maggiorazione di un terzo: il coefficiente complessivo è 1,40, sia nello stesso Comune dell’abitazione principale sia in un altro Comune. Per un terreno agricolo non affittato e senza altro conduttore, in via ordinaria si dichiarano reddito dominicale e reddito agrario.
Case a disposizione, il coefficiente catastale è 1,40
Per una casa tenuta a disposizione, l’art. 41 del DPR n. 917/1986 prevede l’aumento di un terzo del reddito del fabbricato. Partendo dalla rendita catastale, si applica prima la rivalutazione del 5% e successivamente la maggiorazione di un terzo: rendita × 1,05 × 4/3, equivalente a un coefficiente di 1,40. Una rendita catastale di 600 euro produce quindi un valore di 840 euro, da rapportare alla quota e ai giorni di possesso.
Il coefficiente catastale è 1,40 sia nello stesso Comune sia in un altro Comune. La localizzazione incide sulla successiva disciplina IRPEF e IMU: per un’abitazione non locata soggetta a IMU situata nello stesso Comune dell’abitazione principale, il 50% del reddito concorre alla base imponibile IRPEF; per l’immobile situato in altro Comune opera generalmente l’effetto sostitutivo dell’IMU. La distinzione territoriale, quindi, non determina un diverso coefficiente per ricostruire il reddito catastale della casa tenuta a disposizione.
Terreni non coltivati, dominicale e agrario vanno considerati
Il proprietario di un terreno agricolo non affittato e senza un diverso conduttore deve considerare ordinariamente sia il reddito dominicale sia il reddito agrario risultanti dagli atti catastali. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 prevedono infatti per il proprietario l’indicazione di entrambe le componenti, mentre l’affittuario che esercita l’attività agricola dichiara il reddito agrario dalla data di efficacia del contratto.
La semplice mancata coltivazione del terreno segue oggi la disciplina ordinaria. L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014, ha abrogato l’art. 31, comma 1, del DPR n. 917/1986, che prevedeva la riduzione del reddito dominicale e l’esclusione del reddito agrario in determinate ipotesi di mancata coltivazione. Per un fondo semplicemente lasciato incolto, quindi, quella vecchia agevolazione non è più applicabile.
La situazione è diversa quando il fondo è condotto da un altro soggetto. Ai sensi dell’art. 33 del DPR n. 917/1986, in presenza di affitto per uso agricolo il reddito agrario è imputato all’affittuario dalla data in cui il contratto produce effetto, mentre il reddito dominicale compete al possessore.
Rivalutazioni dei terreni con coefficienti 2,34 e 2,21
Per il proprietario soggetto alla disciplina ordinaria, il reddito dominicale catastale si moltiplica per 2,34 e il reddito agrario per 2,21, prima di rapportare gli importi alla percentuale e ai giorni di possesso. L’art. 3, comma 50, della L. n. 662/1996 prevede la rivalutazione dell’80% per il dominicale e del 70% per l’agrario; l’art. 1, comma 512, della L. n. 228/2012 dispone poi l’ulteriore rivalutazione del 30% sull’importo già rivalutato.
Con un reddito dominicale catastale di 100 euro il calcolo produce 234 euro; con un reddito agrario di 80 euro si ottengono 176,80 euro. Il totale è quindi 410,80 euro prima dell’eventuale proporzione per quota e periodo di possesso.
Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si applicano disposizioni specifiche, per cui i coefficienti ordinari sopra indicati richiedono una verifica distinta. Se i dati sono già presenti nel RED Precompilato INPS, possono essere confrontati con la dichiarazione fiscale e la visura catastale prima di un’eventuale integrazione o rettifica.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi