Tratto dallo speciale:

Ricalcolo pensione Scuola per adeguamento CCNL, diffida per enti in ritardo

di Teresa Barone

19 Gennaio 2026 10:29

logo PMI+ logo PMI+
I cessati dal servizio nel 2024 hanno diritto al ricalcolo della pensione in virtù dell'adeguamento ai nuovi importi del CCNL 2022-2024.

I dipendenti della scuola cessati dal servizio nel 2024 rientrano tra i soggetti interessati dagli effetti economici del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024. L’adeguamento degli stipendi tabellari comporta infatti il ricalcolo della pensione e il pagamento degli arretrati maturati, con riflessi anche su TFR e TFS.

Ricalcolo pensione scuola: chi ha diritto agli arretrati

Il diritto al ricalcolo riguarda il personale docente, educativo e ATA che ha maturato il trattamento pensionistico nel corso del 2024. Gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale sono computati ai fini previdenziali, nei limiti degli aumenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Come funziona la riliquidazione della pensione

La procedura di riliquidazione avviene attraverso il cosiddetto “ultimo miglio”: l’amministrazione scolastica aggiorna l’inquadramento economico del dipendente cessato e trasmette i dati retributivi corretti all’INPS. Sulla base di tali informazioni viene ricalcolato l’importo della pensione e delle prestazioni di fine servizio.

Tempi di pagamento degli arretrati

Secondo il calendario NoiPA, gli arretrati pensionistici collegati al CCNL 2022-2024 dovrebbero essere messi in pagamento entro i primi mesi del 2026. Le tempistiche possono variare in funzione della rapidità con cui l’amministrazione di appartenenza trasmette i dati aggiornati.

Sollecito o diffida in caso di ritardi

In presenza di ritardi prolungati è possibile attivare un sollecito tramite Patronato o Sindacato pensionati. In alternativa può essere inviata una diffida formale all’amministrazione competente per richiedere l’aggiornamento della posizione contributiva e previdenziale.

Effetti su TFR e TFS

Gli aumenti stipendiali incidono anche sulla base di calcolo di TFR e TFS. Ai fini delle prestazioni di fine servizio sono considerati esclusivamente gli incrementi maturati fino alla data di cessazione dal rapporto di lavoro.