Prestazione occasionale per il coniuge dopo Quota 100

Risposta di Barbara Weisz

20 Ottobre 2025 09:30

Alessandro chiede:

Sono in pensione con Quota 100 e l’anno prossimo compio 67 anni. Potrò svolgere un attività lavorativa? Mia moglie è titolare di una ditta artigiana: è vero che una legge del 2013 mi consentirebbe come coniuge di fornirle supporto come prestazione occasionale fino a 720 ore l’anno?

La risposta è affermativa per entrambe le domande. Al compimento dei 67 anni, soglia per il diritto alla pensione di vecchiaia, lei può maturare redditi da lavoro senza più vincoli.

La normativa di riferimento, ovvero l’articolo 14  del decreto 4/2019, al comma 3 stabilisce che la Quota 100 non sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

Questa incumpatibilità sussiste dal primo giorno di decorrenza della prestazione Quota 100 fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, attualmente fissati a 67 anni. Dunque, solo fino a quando il pensionato non acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia. Successivamente, valgono le regole ordinarie in base alle quali pensione e redditi da lavoro sono pienamente compatibili.

Per quanto riguarda l’attività presso la ditta artigiana di sua moglie, il riferimento normativo è l’articolo 21, comma 6-ter, del dl 269/2003, in base al quale l’imprenditore artigiano può avvalersi della collaborazione occasionale dei familiari, a titolo gratuito, fino a un massimo di 90 giorni l’anno.

C’è poi una  circolare del ministero del Lavoro, la n. 10478 del 2013, in base alla quale il limite dei 90 giorni si considera rispettato anche se la prestazione è ripartita su più giornate, ma restando nel limite delle 720 ore annue.

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Risposta di Barbara Weisz