L’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione IRPEF del 19% vale per le spese sostenute per le assicurazioni che prevedono la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, le polizze assicurative che prevedono il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% sono sempre detraibili fiscalmente, a prescindere dalla causa.
Il TUIR, all’articolo 15 (comma 1 lettera f), prevede infatti la detrazione da calcolare sull’importo complessivo fino a 530 euro anche per i premi che riguardano i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, che abbiano come oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore alla soglia specificata sopra. Se la polizza prevede la copertura di più rischi, però, deve essere messo in evidenza l’importo del premio relativo a ciascun rischio. Inoltre, la detrazione spetta solo per la parte di premio che prevede l’agevolazione. Infine, la detrazione spetta soltanto se che l’onere è stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
In sintesi, le spese annuali per i premi di assicurazione. possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, con regole diverse in base alla loro natura:
- polizze vita e contro infortuni stipulate o rinnovate prima del 31 dicembre 2000, con detrazione calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro mentre per i disabili gravi con Legge n. 104/1992, il limite di spesa detraibile è di 750 euro.
- polizze contro rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa, con contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
- polizze contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana purché non sia prevista facoltà di recesso dal contratto.
NB: i premi sulle assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza (con i requisiti individuati con DM Finanze del 22 dicembre 2000) sono detraibili fino a 1.291,14 euro.
Ricordiamo infine che la detrazione spetta: al contraente e assicurato, al familiare a carico se soggetto assicurato, al familiare a carico contraente e assicurato, all’assicurato e al suo familiare a carico contraente, al contraente familiare a carico e per u soggetto assicurato che è un altro familiare a carico.