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Richiesta DURC: modello unificato di domanda

di Noemi Ricci

Pubblicato 27 Giugno 2011
Aggiornato 19 Maggio 2015 08:52

Documento Unico di Regolarità Contributiva: le modalità di richiesta DURC con il modello Unificato presso lo Sportello Unico Previdenziale.

Documento Unico di Regolarità Contributiva: per la richiesta DURC il Documento Unico di Regolarità Contributiva, i datori di lavoro e gli autonomi che intendono partecipare ad appalti pubblici e privati devono procedere per via telematica e possono utilizzare il Modello Unificato disponibile presso lo Sportello Unico Previdenziale per inoltrare la richiesta (anche Stazioni Appaltanti e SOA).

MODELLO DURC

Per ottenere il DURC, i siti di riferimento sono anche quelli INAIL, INPS: accedendo con le proprie credenziali, si verrà comunque reindirizzati al sito dello Sportello Unico Previdenziale.

Una volta nel sistema, l’utente può eseguire la procedura, compilando il modulo proposto a video. A questa fase di inserimento delle informazioni seguirà una verifica formale automatica delle stesse e l’inoltro della richiesta del DURC.

Il CIP

A questo punto verrà assegnato al richiedente il codice identificativo pratica (C.I.P.) unitamente al numero di protocollo della richiesta da stampare e conservare per attestare l’avvenuto invio della richiesta.

Il CIP sarà assegnato in maniera univoca all’interno dello stesso contratto pubblico. In sostanza il codice verrà assegnato all’invio della prima richiesta e, per ciascuna richiesta successiva relativa allo stesso appalto, l’utente dovrà indicare il CIP corrispondente. Quindi per lo stesso appalto/subappalto le diverse “ricevute” della richiesta riporteranno lo stesso numero di CIP ma numero e data di protocollo diversi.

Grazie al CIP sarà possibile verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, seguendo due modalità: seguendo la procedura informatica oppure interrogando una qualunque Struttura territoriale degli Enti.

Per il rilascio del DURC è comunque necessario attendere il 31° giorno dal rilascio del CIP. In caso sia necessario integrare i dati forniti è possibile procedere anche durante l’istruttoria, entro 15 giorni dal suo avvio, durante i quali viene sospeso il termine massimo di rilascio del DURC. Se la pratica è stata sospesa per motivi istruttori o invito alla regolarizzazione, il DURC viene emesso al 46° giorno dal rilascio del CIP.

Le inadempienze contributive sono dunque regolarizzabili – tranne nel caso di scostamenti gravi in autocertificazioni per appalti pubblici – purché lo scostamento non sia non grave e sempre entro 30 giorni dal rilascio del DURC.

Il DURC è rilasciato: dalla Cassa Edile competente per territorio, per aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai; dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE) per aziende che applicano il CCNL edile e occupano solo personale impiegato e tecnico; dalla Sede Inps o Inail competente in tutti gli altri casi.

Il DURC viene spedito per raccomandata all’indirizzo del richiedente.

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