Congedo straordinario: requisiti e importo indennità

di Noemi Ricci

Pubblicato 4 Aprile 2017
Aggiornato 16 Gennaio 2018 10:47

INPS: requisiti e indennità per il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 e decreto 151/2001 per i dipendenti che assistano familiari disabili.

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità (Legge 104/1992 e Dlgs 151/2001). Per tale indennità economica e accredito figurativo l’INPS ogni anno aggiorna i valori massimi che possono essere riconosciuti.

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Indennità

La misura dell’indennità INPS cui ha diritto il lavoratore che resta a casa fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, anche frazionati,  per assistere un familiare disabile (congedo previsto dall’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001) può arrivare fino a circa 98 euro al giorno.

Più in particolare, in base agli ultimi aggiornamenti, il tetto previsto è di 47.442 fra indennità economica e accredito figurativo. Dunque l’assegno INPS sarà di massimo 35.674 l’anno (importo che non può superare l’importo dello stipendio lordo), pari a 97,47 euro al giorno, mentre 11.772 euro andranno per l’accredito dei contributi figurativi, il cui importo non può superare l’indennità economica.

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Beneficiari

Ricordiamo che l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti sia privati che del pubblico impiego che assistano familiari disabili, secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per maggiori informazioni consultare il sito INPS.