Associazione temporanea di impresa nei bandi di gara

di Filippo Davide Martucci

8 Aprile 2014 15:42

Associazione temporanea di impresa: approfondimento sulla costituzione di una Ati finalizzata alla partecazione di un bando di gara: obblighi e contabilità.

L’associazione temporanea di imprese (Ati) è una forma giuridica con autonomia giuridica e negoziale in capo a ogni impresa partecipante, con le seguenti caratteristiche: minima organizzazione per il coordinamento delle imprese impegnate nel raggiungimento di un obiettivo specifico; assenza di autonomia patrimoniale unitaria; limitata durata temporale del contratto (valido fino al completamento dell’opera per cui si è costituito); occasionalità e limitatezza del raggruppamento alla mera esecuzione dell’opera.

=> Confronta con le altre forme di aggregazione d’impresa

Per la sua realizzazione è necessario redigere un atto pubblico o scrittura privata autenticata, attraverso cui individuare una capogruppo, alla quale dare mandato speciale collettivo al fine di presentare un’offerta che impegni tutte le altre imprese costituenti. Queste restano fiscalmente autonome, con propria gestione fiscale, contabile e societaria.

Ati per bandi di gara

Il motivo che porta più imprese ad aggregarsi è spesso la partecipazione a una gara, poco gestibile da una sola azienda e richiedente requisiti di cui le singole imprese più difficilmente dipongono. Associandosi, queste si impegnano a partecipare attraverso una sola offerta (presentata dalla capogruppo su mandato collettivo con rappresentanza) e a realizzare insieme quanto richiesto.È possibile – come previsto dall’art. 13, co. 5, L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge Merloni) – presentare una sola offerta per una gara anche se l’Ati non è ancora costituita, a patto che sia sottoscritta da tutte le aziende che costituiranno l’associazione e evidenzi l’impegno a dare il mandato alla capogruppo (già individuata) che dovrà sottoscrivere il contratto. La stessa legge impedisce la modifica della compagine di imprese individuate.

  • Ati orizzontali, costituita da imprese che esercitano attività omogenee: ciascuna ha una responsabilità totale al di là di quale sia la quota di partecipazione.
  • Ati verticali, con associati che non svolgono attività omogenee: la capogruppo svolge l’attività preminente prevista dalla gara a cui si sta partecipando, le associate quelle secondarie (nel bando definite “scorporabili”); la capogruppo è solidalmente impegnata per l’intero appalto, le altre imprese solo per la propria quota.
  • Ati miste, con associazione verticale in cui la mandataria è una sub-associazione orizzontale e le mandanti sub-associazioni orizzontali, ognuna delle quali si rifà a una categoria scorporabile.

Nella prima ipotesi è necessario che le caratteristiche utili per partecipare al bando siano possedute sia dall’azienda mandataria, in quantità maggiori, che dalle altre; nel secondo, e sempre se i requisiti sono frazionabili, devono essere in capo alla capogruppo per i lavori riguardanti la categoria principale e alle associate, ognuna per la propria categoria.

Ati nel pubblico

Secondo l’art. 10, co. 1, lett d), L. 109/2004 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), le Ati che lavorano nel settore pubblico possono essere costituite da imprese, comprese quelle individuali e artigiane, da società commerciali, consorzi, società consortili e cooperative.

Responsabilità

Le associate, presentando l’offerta, si impegnano a una responsabilità solidale verso la stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Ognuna di esse è responsabile, in caso di lavori scorporati, per la parte di competenza, mentre la capogruppo lo è in forma solidale. È vietato dall’art. 13, co. 4, L. 109/2004 che nella medesima gara la stessa azienda partecipi in più Ati o consorzi, o che partecipi sia in associazione che individualmente.

=> Responsabilità solidale negli appalti

Autonomia giuridica e fiscale

Dal punto di vista fiscale, l’Ati rappresenta un’entità giuridica autonoma solo se l’opera da realizzare è unica e indivisibile: è necessario che disponga di una posizione giuridico-fiscale (Partita IVA). Se l’opera non è unica e indivisibile o le prestazioni fornite dalle imprese sono divisibili, l’Ati non deve disporre di autonomia fiscale: le singole imprese fattureranno i lavori alla stazione appaltante e su questi pagheranno le imposte dovute.

Trattamento IVA

L’associazione di imprese è considerata autonomo soggetto IVA solo se le opere da realizzare sono indivisibili o le imprese si comportano come un unico soggetto. Quando eseguono prestazioni per conto dell’Ati, sono tenute ad assoggettarle all’IVA; il reverse charge può avvenire solo se i lavori vengono dati in subappalto all’Ati e le aziende che la costituiscono devono fatturare all’appaltatore principale. Dal punto di vista contabile, un’Ati consente alle imprese associate di conservare autonomia e registrare nella propria contabilità costi e ricavi collegati all’appalto che si sta espletando in associazione. È quindi necessario tenere una contabilità separata per l’appalto ed effettuare la fatturazione da ogni società verso il committente:

  • la capogruppo è tenuta tenere la contabilità dell’opera, fornire alle associate il prospetto delle opere realizzate, raccogliere i dati sullo stato di avanzamento dei lavori per il pagamento;
  • le associate sono tenute a fornire alla capogruppo i dati per determinare lo stato di avanzamento dei lavori,  emettere le fatture per cui ricevono il pagamento dalla capogruppo o dal committente.

Gli obblighi di fatturazione competono alla capogruppo se l’Ati, assumendo funzione esterna, acquisisce  soggettività tributaria autonoma. I pagamenti, invece, potranno essere eseguiti o in favore soltanto della capogruppo (che dovrà poi dividere secondo le parti di competenza) o delle singole associate: è necessario in entrambi i casi che i mandati di pagamento siano quietanzati dall’impresa capogruppo.