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Welfare aziendale in Legge di Stabilità

di Noemi Ricci

3 Novembre 2016 09:46

La Legge di Stabilità 2017 interviene sul welfare aziendale ampliando i benefici IRPEF e i poteri della contrattazione collettiva.

Tra le varie misure inserite nella Legge di Stabilità 2017 trovano spazio anche quelle relative al welfare aziendale con ulteriori ipotesi di esclusione dalla base imponibile IRPEF e una interpretazione più specifica sull’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro per finalità sociali.

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Ad intervenire in tal senso è l’articolo 22, comma 2, del Ddl secondo il quale, per l’anno 2017, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente – oltre le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti – anche le seguenti somme:

  • contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del TUIR, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
  • sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

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Il comma 3 dell’articolo 22 del disegno di legge prevede inoltre che le disposizioni in tema di utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto debbano interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.