Si è aperta la finestra per le domande di cessazione dal servizio del personale che vuole andare in pensione dalla scuola con l’inizio del prossimo anno scolastico: docenti, personale educativo e ATA di ruolo la presentano online al Ministero dell’Istruzione e del Merito entro il 21 ottobre, mentre i dirigenti scolastici hanno un termine più lungo.
Per il personale della scuola l’uscita ha una sola decorrenza all’anno e la scelta si compie con quasi un anno di anticipo: chi non presenta l’istanza nei termini prosegue il servizio fino alla tornata successiva. La programmazione deve tenere conto anche dei requisiti anagrafici e contributivi saliti di un mese per l’adeguamento alla speranza di vita, un aumento che per i nati a fine anno sposta l’uscita all’anno successivo.
Le istanze consentono ancora il prepensionamento con Quota 100, 102 e 103, pensione anticipata flessibile e Opzione Donna a chi ha maturato i requisiti negli anni passati. Per tutti, alla domanda al Ministero si aggiunge la domanda di pensione all’INPS, che verifica il diritto sulle tabelle dei requisiti contributivi e anagrafici allegate alle istruzioni ministeriali.
In sintesi:
- i dirigenti scolastici presentano la domanda di cessazione entro il 1° marzo 2027, perché il 28 febbraio cade di domenica (D.M. MIM n. 193 del 23 settembre 2026, art. 1);
- nel 2027 la pensione di vecchiaia richiede 67 anni e 1 mese con 20 anni di contributi, d’ufficio se l’età è compiuta entro il 31 agosto e a domanda se entro il 31 dicembre (Circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026);
- la pensione anticipata richiede 42 anni e 11 mesi di contributi agli uomini e 41 anni e 11 mesi alle donne entro il 31 dicembre 2027, un mese in meno per gli addetti ad attività gravose (art. 1, commi 186 e 187, L. 30 dicembre 2025, n. 199);
- l’INPS accerta il diritto solo per la tipologia di pensione indicata nell’istanza e ne comunica l’esito al Ministero entro il 21 aprile 2027 (Circolare MIM n. 24818/2026);
- APE sociale e pensione dei lavoratori precoci ammettono la domanda di cessazione fuori termine, entro il 31 agosto 2027, dopo il riconoscimento INPS (Circolare MIM n. 24818/2026).
- Domanda di cessazione dal servizio: termini e canali per docenti, ATA e dirigenti
- Pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese: collocamento d’ufficio e uscita a domanda
- Calendario di uscita per data di nascita: chi lascia la scuola nel 2027 e chi nel 2028
- Pensione anticipata 2027: contributi richiesti e deroga per le attività gravose
- APE sociale e lavoratori precoci: cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2027
- Quota 100, Quota 103 e Opzione Donna: le istanze per i requisiti già maturati
- Procedura di pensionamento nella scuola: dalla domanda POLIS all’esito INPS
- TFS e TFR del personale scolastico: trasmissione telematica e anticipo fino a 45.000 euro
- Sistema contributivo: importo soglia e requisiti per chi ha iniziato a versare dal 1996
Domanda di cessazione dal servizio: termini e canali per docenti, ATA e dirigenti
La domanda di cessazione con effetto dal 1° settembre 2027 si presenta dal 25 settembre al 21 ottobre 2026 per docenti, personale educativo e ATA a tempo indeterminato e fino al 1° marzo 2027 per i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1 del D.M. MIM n. 193 del 23 settembre 2026.
Il canale è esclusivamente la procedura web POLIS “Istanze on line”, che vale anche per gli insegnanti di religione cattolica. Fanno eccezione il personale in servizio all’estero, che invia l’istanza all’Ufficio territoriale su carta o in formato digitale, e il personale delle province di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta, che la consegna alla scuola di servizio o di titolarità.
Entro lo stesso 21 ottobre si presentano la revoca di una domanda già inviata, la domanda di trattenimento per raggiungere il minimo contributivo e la richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale pensione, riservata a chi ha i requisiti dell’anticipata e non ha compiuto 67 anni e 1 mese, alle condizioni del decreto del Ministro per la Funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331. Le istanze presentate dopo il termine non producono il collocamento a riposo, come precisa la Circolare MIM n. 24818/2026.
Il termine dei dirigenti scolastici deriva dall’art. 12 del CCNL dell’Area V della dirigenza del 15 luglio 2010, che lo fissa al 28 febbraio: chi comunica il recesso oltre la scadenza perde le regole speciali previste per le cessazioni del comparto scuola.
Il trattenimento in servizio retribuito fino a tre anni per il personale impegnato in progetti didattici internazionali in lingua straniera, previsto dall’art. 1, comma 257, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, si chiede invece all’Ufficio territoriale, fuori da POLIS, sempre entro il 21 ottobre 2026.
Pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese: collocamento d’ufficio e uscita a domanda
Nel 2027 la pensione di vecchiaia del personale scolastico nel sistema misto richiede 67 anni e 1 mese e almeno 20 anni di contributi, per effetto dell’art. 24, commi 6 e 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell’art. 1, comma 185, della L. n. 199/2025, che applica nel 2027 un mese dei tre di adeguamento quantificati dal decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025.
L’amministrazione colloca a riposo d’ufficio chi raggiunge questa età entro il 31 agosto 2027 con il requisito contributivo: è il limite ordinamentale di permanenza in servizio, allineato all’età di vecchiaia. Chi compie l’età fra settembre e dicembre 2027 può uscire dal 1° settembre 2027 soltanto con l’istanza POLIS.
Il collocamento d’ufficio scatta anche quando il diritto nasce dal cumulo di contributi versati in gestioni diverse, purché alla cessazione il diritto sia pieno; se una delle gestioni coinvolte chiede requisiti più alti, l’uscita avviene al perfezionamento di tutti i requisiti.
Chi al 31 agosto 2027 ha 67 anni e 1 mese senza 20 anni di contributi, e non ha chiesto la cessazione, prosegue il servizio per raggiungere il minimo contributivo ai sensi dell’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. La Corte costituzionale (sent. n. 125 del 14 luglio 2026) ha dichiarato illegittimo il tetto fisso dei 70 anni scritto in quella norma: il trattenimento prosegue fino all’età di vecchiaia adeguata alla speranza di vita, che con almeno cinque anni di contributi effettivi è di 71 anni e 1 mese nel 2027 secondo la Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
Calendario di uscita per data di nascita: chi lascia la scuola nel 2027 e chi nel 2028
Con 20 anni di contributi, esce dal 1° settembre 2027 d’ufficio chi è nato entro il 31 luglio 1960 e a domanda chi è nato fra il 1° agosto e il 30 novembre 1960; i nati a dicembre 1960 compiono 67 anni e 1 mese a gennaio 2028 e lasciano il servizio dal 1° settembre 2028. La data di nascita è quindi il primo dato da controllare prima di inviare l’istanza.
Lo scarto nasce dalla decorrenza unica del comparto: il requisito anagrafico va compiuto entro il 31 dicembre dell’anno di uscita e il mese di adeguamento porta i nati a dicembre oltre la soglia. La tabella applica i requisiti della Circolare MIM n. 24818/2026 per il 2027 e quelli già fissati dalla Circolare INPS n. 28/2026 per il 2028, cioè 67 anni e 3 mesi, con lo stesso schema d’ufficio e a domanda; i termini per le uscite del 2028 saranno stabiliti dal decreto ministeriale del prossimo anno.
| Data di nascita | Prima uscita con la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) |
|---|---|
| Entro il 31 luglio 1960 | Collocamento a riposo d’ufficio dal 1° settembre 2027, con i 20 anni di contributi al 31 agosto 2027 |
| Dal 1° agosto al 30 novembre 1960 | Uscita dal 1° settembre 2027 solo con istanza POLIS entro il 21 ottobre 2026; senza istanza, collocamento d’ufficio dal 1° settembre 2028 |
| Dicembre 1960 | Nessuna uscita di vecchiaia nel 2027: i 67 anni e 1 mese si compiono a gennaio 2028; collocamento d’ufficio dal 1° settembre 2028 |
| Dal 1° gennaio al 31 maggio 1961 | Collocamento d’ufficio dal 1° settembre 2028, con 67 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2028 |
| Dal 1° giugno al 30 settembre 1961 | Uscita dal 1° settembre 2028 solo a domanda, con 67 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2028 |
Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido in attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci, con 30 anni di contributi al 31 agosto 2027, la vecchiaia a domanda richiede 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2027: l’uscita dal 1° settembre 2027 è aperta ai nati entro il 31 maggio 1961. Con sei anni di attività gravosa negli ultimi sette l’età sale a 67 anni, e l’uscita nel 2027 riguarda i nati entro il 31 dicembre 1960 (art. 24, comma 6, D.L. n. 201/2011; art. 1, comma 187, lettere a) e b), L. n. 199/2025).
Pensione anticipata 2027: contributi richiesti e deroga per le attività gravose
La pensione anticipata ordinaria dal 1° settembre 2027 richiede 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, da maturare entro il 31 dicembre 2027 a qualsiasi età, secondo l’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 e l’art. 15 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.
Per gli addetti ad attività gravose nelle condizioni dell’art. 1, comma 187, lettere a) e b), della L. n. 199/2025 il requisito si ferma a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Nel personale scolastico l’elenco delle mansioni gravose dell’Allegato B alla L. 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato dalla Circolare MIM, comprende gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido, come specifica il decreto del Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018.
APE sociale e lavoratori precoci: cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2027
Chi accede all’APE sociale o alla pensione anticipata dei lavoratori precoci presenta la domanda di cessazione, su carta o in formato digitale, entro il 31 agosto 2027, dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto dall’INPS; per l’APE sociale la Circolare MIM n. 24818/2026 esclude l’applicazione dell’art. 59, comma 9, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
L’art. 1, comma 162, della L. n. 199/2025 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2026 con età minima di 63 anni e 5 mesi. Fra le professioni gravose ammesse, l’Allegato 3 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, comprende i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate (codice Istat 2.6.4). Chi al pensionamento gode dell’APE sociale subisce comunque l’adeguamento alla speranza di vita, per l’art. 1, comma 190, della L. n. 199/2025.
Le lavoratrici con istanza POLIS di Opzione Donna già accertata che chiedono anche il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2027 possono rinunciare all’Opzione Donna dopo l’esito positivo dell’istruttoria INPS, comunicandolo alla sede territoriale competente.
Per i lavoratori precoci, con almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima dei 19 anni, il requisito 2027 è di 41 anni e 1 mese di contributi; per chi svolge le mansioni gravose dell’art. 1, comma 199, lettera d), della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito è di 41 anni, secondo l’art. 1, comma 188, della L. n. 199/2025.
Quota 100, Quota 103 e Opzione Donna: le istanze per i requisiti già maturati
Sei delle sette istanze POLIS servono a chi ha perfezionato in passato i requisiti di Quota 100, Quota 102, Quota 103, pensione anticipata flessibile od Opzione Donna e può esercitare adesso il diritto acquisito; nessuna delle istanze riguarda requisiti maturati nel 2026.
Chi presenta insieme l’istanza per la pensione anticipata ordinaria e una di queste vede le seconde esaminate in subordine alla prima. Per Opzione Donna le condizioni di caregiver o di invalidità devono sussistere alla data della domanda di pensione.
| Canale e norma | Requisiti maturati |
|---|---|
| Quota 100 (art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) | 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 |
| Quota 102 (art. 1, comma 87, L. 30 dicembre 2021, n. 234) | 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 |
| Quota 103 (art. 1, comma 283, L. 29 dicembre 2022, n. 197) | 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 |
| Pensione anticipata flessibile 2024 (art. 1, comma 139, L. 30 dicembre 2023, n. 213) | 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati nel 2024, con calcolo secondo l’opzione contributiva del D.Lgs. n. 180/1997 |
| Pensione anticipata flessibile 2025 (art. 14.1, D.L. n. 4/2019, modificato dall’art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2024, n. 207) | 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati nel 2025, con calcolo secondo l’opzione contributiva del D.Lgs. n. 180/1997 |
| Opzione Donna 2021 (art. 16, comma 1, D.L. n. 4/2019, modificato dall’art. 1, comma 94, L. n. 234/2021) | 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 |
| Opzione Donna 2022 (art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 4/2019; art. 1, comma 292, L. n. 197/2022) | 60 anni, ridotti di un anno per figlio fino a due, e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022, da caregiver o con invalidità pari o superiore al 74% |
| Opzione Donna 2023 (art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 4/2019; art. 1, comma 138, L. n. 213/2023) | 61 anni, ridotti di un anno per figlio fino a due, e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, alle stesse condizioni |
| Opzione Donna 2024 (art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 4/2019; art. 1, comma 138, L. n. 213/2023, modificato dall’art. 1, comma 173, L. n. 207/2024) | 61 anni, ridotti di un anno per figlio fino a due, e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024, alle stesse condizioni |
Procedura di pensionamento nella scuola: dalla domanda POLIS all’esito INPS
Il pensionamento nella scuola richiede due atti diversi, l’istanza di cessazione al Ministero su POLIS e la domanda di pensione all’INPS, e si chiude con l’accertamento del diritto sulla posizione assicurativa individuale entro il 21 aprile 2027.
La Circolare MIM n. 24818/2026 fissa questi adempimenti:
- verificare l’estratto conto contributivo INPS e segnalare alla scuola i periodi mancanti, perché gli uffici chiudono la sistemazione delle posizioni su Nuova Passweb entro l’11 gennaio 2027, comprese le domande di riscatto, ricongiunzione e computo presentate entro il 31 agosto 2000 e i periodi pre-ruolo anteriori al 1988;
- scegliere nell’istanza POLIS la tipologia di pensione corretta, perché l’INPS accerta il diritto esclusivamente su quella indicata;
- dichiarare nell’istanza se cessare comunque o proseguire il servizio nel caso in cui l’INPS accerti la mancanza dei requisiti e, per il part-time con pensione, se proseguire a tempo pieno quando la trasformazione è negata per superamento del limite percentuale o per esubero;
- presentare la domanda di pensione all’INPS online con SPID, CIE o CNS, tramite il Contact Center 803164 o con l’assistenza gratuita di un patronato, uniche modalità ritenute valide;
- attendere l’esito dell’INPS, perché le cessazioni si convalidano al SIDI solo dopo l’accertamento del diritto;
- considerare che, con un procedimento disciplinare in corso, l’amministrazione comunica il rifiuto o il ritardo nell’accoglimento delle dimissioni entro 30 giorni dalla scadenza del termine, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 193/2026.
L’opzione del terzo adempimento richiede la massima attenzione: chi dichiara di voler cessare comunque e non ha i requisiti lascia il lavoro senza pensione, e la cessazione in assenza del diritto a pensione figura fra le tipologie previste dalla prima istanza POLIS.
TFS e TFR del personale scolastico: trasmissione telematica e anticipo fino a 45.000 euro
Chi lascia la scuola con la pensione di vecchiaia, con l’anticipata o con Quota 100, 102 o 103 può chiedere a una banca aderente all’Accordo quadro l’anticipo del TFS, un finanziamento fino a 45.000 euro garantito dall’indennità di fine servizio, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51.
Il rinnovo dell’Accordo quadro, approvato con decreto della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica, del 23 settembre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2024, vale 24 mesi dalla pubblicazione, cioè fino all’8 novembre 2026: per le uscite del 1° settembre 2027 occorre un ulteriore rinnovo, di cui la Circolare MIM n. 24818/2026 non dà conto.
Per le cessazioni dal 1° settembre 2027 le scuole trasmettono all’INPS i dati del TFS solo in via telematica, con l’applicativo “Comunicazione di cessazione” e la funzione “Ultimo miglio TFS”, e quelli del TFR dei rapporti a tempo indeterminato con la funzione “Ultimo miglio TFR”, secondo la Circolare INPS n. 125 del 4 novembre 2022 richiamata dal Ministero.
Sistema contributivo: importo soglia e requisiti per chi ha iniziato a versare dal 1996
Il personale con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 accede alla pensione di vecchiaia con l’età e i 20 anni di contributi del sistema misto solo se l’assegno raggiunge l’importo soglia, secondo l’art. 24, commi 6, 7, 7-bis e 11, del D.L. n. 201/2011, modificato dalle leggi n. 213/2023 e n. 207/2024.
La pensione anticipata contributiva richiede nel 2027 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva, con un assegno pari ad almeno tre volte l’assegno sociale, soglia che scende a 2,8 volte per le lavoratrici con un figlio e a 2,6 con due o più figli. Per chi rientra in questo sistema la verifica dell’importo con l’INPS precede l’invio dell’istanza di cessazione.