Forfettari: flat tax al 20% a rischio

di Anna Fabi

1 Ottobre 2019 09:58

Colpo di spugna per il regime agevolato con imposta sostitutiva al 20%: ora i forfettari devono farsi i calcoli per rimanere nella flat tax al 15%.

Cambiano le carte in tavola per i forfettari, ai quali il precedente Governo aveva assicurato l’applicazione di una flat tax al 20% in caso di sforamento del limite dei 65mila euro, entro i quali può essere applicata l’imposta sostitutiva al 15%, purché si rimanesse nel tetto dei 100mila euro di ricavi/compensi. Nel 2020 chi dovesse aver superato la soglia limite di ricavi di 65mila euro nell’anno di imposta 2019 potrebbe essere escluso da qualsiasi regime agevolato. Il neo Esecutivo Conte bis sembra infatti intenzionato a cancellare il regime fiscale con imposta sostitutiva al 20% per imprenditori e professionisti con redditi tra 65 e 100 mila euro che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 2020.

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Ricavi e compensi: come si calcolano

Siamo oramai ad ottobre, mancano tre mesi alla fine dell’anno e ora i forfettari devono farsi bene i conti per riuscire a rimanere entro la soglia dei 65mila euro annui, per non rischiare di essere esclusi da qualsiasi regime agevolato il prossimo anno. Da precisare che il colpo di spugna sulla flat tax al 20% non è ancora ufficiale e definitivo, ma comunque altamente probabile. Per non rischiare di dover applicare il regime ordinario, o semplificato, è consigliabile verificare gli incassi per tempo e fare le opportune valutazioni.

Il regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (comma 54 della Legge 190/2014), la quale  ne ha previsto l’accesso ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 65 mila euro. Successivamente la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi o compensi ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali. Per il resto, il meccanismo è il consueto: si determina l’imponibile applicando ai ricavi il coefficiente relativo alla propria attività.

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Per fare i dovuti calcoli, è importante ricordare che i ricavi e compensi vanno ragguagliati all’anno e che al calcolo dell’ammontare conseguito concorrono anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del Tuir, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del Tuir (come disposto dall’articolo 57 del Tuir).

Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), concorrono alla verifica del limite di 65 mila euro solo se correlati con l’attività di lavoro circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (Circolare 9E/2019 dell’Agenzia delle Entrate).

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Fuoriuscita dal regime forfettario al 15%

Per chi dovesse aver già sforato il limite di ricavi e compensi per rientrare nella flat tax al 15%, o non riuscisse a rientrare nella soglia dei 65 mila euro entro fine anno, è importante sapere che il comma 71 della Legge n. 190/2014 stabilisce che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge, oppure se si verifica una delle cause di esclusione.