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Cassazione: salve le pensioni INPDAI

di Noemi Ricci

6 Giugno 2018 10:14

La sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce l'applicazione della clausola di salvaguardia al calcolo delle pensione del dirigente che ha versato contributi all'ex Fondo INPDAI.

Nel regime ex-INPDAI (Istituto Nazionale Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali) resta in vigore la clausola di salvaguardia. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13980/2018, accogliendo il ricorso di un pensionato che, in qualità di dirigente di impresa privata, aveva maturato un lungo periodo di assicurazione presso l’ex fondo INPDAI, ma la pensione che gli era stata erogata dall’INPS era inferiore a quanto avrebbe maturato computando tutte le anzianità assicurative con le regole di calcolo vigenti nell’AGO.

INPDAI: clausola di salvaguardia

Per i giudici Supremi tale calcolo non è corretto poiché il dirigente che ha versato contributi all’INPDAI ha diritto alla liquidazione della quota maturata nel soppresso regime con le regole vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, se più favorevoli, come previsto dalla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 181/1997, non applicata dall’INPS.

In sostanza, quindi, l’importo complessivo maturato della pensione non può risultare inferiore a quanto sarebbe stato liquidato applicando le regole vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Secondo l’Istituto tale clausola era venuta meno perché tale norma non risultava richiamata dall’articolo 42 della legge n. 289/2002 che, dal 1° gennaio 2003, ha dettato una disciplina speciale per i trattamenti da erogare successivamente alla soppressione del citato Istituto. Diversamente, per i giudici, il mancato richiamo della norma fa sì che la liquidazione della quota di pensione riferita alle anzianità maturate entro il 2002, come della quota riferita alle anzianità maturate dal 2003 in poi, debbano avvenire in base a tutte le norme vigenti nel corrispondente regime normativo.

Principio del pro rata

Nella sentenza si legge:

Si evince dalla legge 289/2002 che la liquidazione della prima quota maturata fino al 31/12/2002 debba essere effettuata secondo le regole INPDAI; e quindi necessariamente anche in base alla regola di salvaguardia di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 181 del 1997.

Infatti, nel concetto di uniformità del trattamento “nel rispetto del principio del pro rata“, previsto espressamente dalla legge come regola di carattere generale, è implicato il rispetto della disciplina in base alla quale la liquidazione della corrispondente quota debba essere effettuata; come del resto questa Corte ha affermato in altre occasioni stabilendo che il principio del pro rata imponga di determinare tante quote di pensione in relazione a ciascun periodo di anzianità maturato secondo il sistema rispettivamente in vigore. Talché la pensione del ricorrente va calcolata in base alle diverse regole vigenti presso i due istituti ed alle relative contribuzioni versate.

No alla ricongiunzione

Sempre nel rispetto del principio del pro rata, chiariscono i giudici, non può essere riconosciuta al pensionato la richiesta di ricongiunzione nell’AGO dopo il 2002 avanzata all’INPS dall’assicurato per i periodi di contribuzione obbligatoria già accreditati presso INPDAI. I giudici spiegano:

È pacifico che per effetto della legge n. 289/2002 sia avvenuto il trasferimento dei contributi all’INPS per i titolari di posizioni assicurative e pensionistiche presso il soppresso INPDAI e la loro iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. La successiva domanda proposta dal ricorrente intesa ad ottenere la ricongiunzione dei contributi non poteva avere quindi effetto dal momento che i contributi erano stati già accreditati presso l’INPS.

Dunque:

L’interessato può aspirare alla predetta ricongiunzione solo presentando domanda di ricongiunzione dei contributi versati all’INPDAI con quelli esistenti presso la gestione generale AGO prima della soppressione dell’INPDAI.

Nel caso esaminato dalla Corte non possono inoltre essere tratti argomenti dall’articolo 12, commi 12 octies e 12 novies del d.l. n.78/2010 che riconoscono la facoltà della ricongiunzione onerosa per i casi di trasferimento della posizione assicurativa, rispettivamente, dal fondo di previdenza per i dipendenti dell’ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private, nonché dal fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, al fondo pensioni lavoratori dipendenti; trattandosi appunto di specifiche previsioni, dettate da successive norme di legge, per diverse fattispecie e non estensibili in via interpretativa al caso in esame.