Riforma del lavoro: i punti chiave

di Andrea Barbieri Carones

5 Aprile 2012 10:30

Riforma del lavoro: ecco come saranno disciplinati licenziamenti, apprendistato, dimissioni in bianco e contratti a termine.

La riforma del mercato del lavoro è pronta per le discussioni in Parlamento: il disegno di legge da 70 articoli contiene diverse novità e misure che sono il frutto del confronto con le parti in causa. Obiettivo primario: “Realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”. Intanto è stato chiarito che la riforma vale anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Intanto, il  ministero del Lavoro e il ministro Fornero hanno messo nero su bianco che la riforma includerà un monitoraggio e una vlautazione annuale dei contenuti da parte del dicastero, che dovrà redigere un rapporto di valutazione.

Ma ecco la riforma nei dettagli:

– Articolo 18: torna il reintegro in azienda in caso il giudice valuti se c’è “manifesta insussistenza” della motivazione economica che ha portato al licenziamento. Su questo punto le aziende sono fortemente contrarie mentre i sindacati attendono di leggere con precisione il testo ufficiale prima di rilasciare commenti. Nel caso di licenziamenti illegittimi, il giudice potrà decidere tra indenizzo e reintegro. Sui licenziamenti economici, ci sarà solo un indennizzo che avrà un tetto di 24 mensilità, rispetto alle 27 di prima.

Flessibilità: la riforma punta su una restrizione della flessibilità in entrata, rendendo più costosi e meno convenienti per le aziende i contratti a tempo determinato. Stretta anche sulle collaborazioni a progetto, le associazioni in partecipazione e le partite Iva.

Apprendistato: l’apprendistato sarà il canale preferito per accedere al mercato del lavoro. Il contratto dovrà essere come minimo di 6 mesi mentre nelle aziendeil rapporto tra apprendisti e dipendenti potrà essere di 3 a 2, mentre prima non si poteva superare la parità di 1 a 1. Alla fine dei 3 anni, e se l’azienda vuole mantenere in organico il lavoratore, il contratto di apprendistato diventa automaticamente un contratto a tempo indeterminato.

Partite Iva: entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, le imprese dovranno dare un taglio alle finte partite Iva, trasformandole in contratti di assunzione. Per arrivare a questo tipo di contratto, devono essere soddisfatti alcuni punti chiave: il lavoratore deve lavorare in azienda in maneira continuata da più di 6 mesi; ricevere da questa più del 75% dei suoi guadagni e avere una postazione fissa negli uffici del datore di lavoro. Nel caso si verifichino solo 2 di questi 3 punti, il rapporto di lavoro viene considerato coordinato e continuativo e non autonomo e occasionale.

Contratti a termine: il primo contratto a tempo determinato di durata inferiore ai 6 mesi potrà essere chiuso senza indicare il motivo, alleviando le aziende ed eliminando un po’ di burocrazia. Dopo 36 mesi con questo tipo di contratto, il lavoratore potrà aspirare a un contratto a tempo indeterminato.

Ammortizzatori sociali: la riforma prevede la creazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego, per la quale sono state stanziati 1,8 miliardi di euro e sono stati aumentati dell’1,4% i contributi su tutti i contratti a termine a partire dal 1° gennaio 2013. Per accedere a questo fondo, il dipendente deve aver versato per almeno un anno i contributi in un arco di tempo di 24 mesi. Esiste anche la possibilità di ricevere un ammortizzatore in forma minore qualora il lavoratore non abbia questi requisiti ma abbia un contratto subordinato.

– Fondi di sostegno a chi ha più di 58 anni: chi ha più di 58 anni, perde il lavoro e non potrà andare in pensione prima dei 66-67 anni potrà ricevere un fondo di sistegno coperto dalle aziende. Le risorse per qeusta misura saranno ottenute attraverso il risparmio sull’indennità di mobilità, per la quale è prevista l’abolizione.

Dimissioni in bianco: la riforma Fornero prevede il divieto delle dimissioni in bianco delle donne in maternità o comunque in stato interessante. Qualora una donna decidesse di dimettersi dal proprio lavoro durante tale periodo e fino a che il proprio figlio non abbia compiuto 3 anni, occorrerà la convalida del servizio ispettivo del ministero del Lavoro. Per le violazioni sono previste sanzioni amministrative da 5mila a 30mila euro.