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Congedi e permessi di lavoro: nuove direttive INPS

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 12 Marzo 2012
Aggiornato 6 Settembre 2013 14:31

Nuove istruzioni INPS su congedi e permessi di lavoro ai fini dell'assistenza ai disabili gravi, dopo le novità del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 che ha riscritto la disciplina del Collegato Lavoro.

In tema di congedi e permessi per l’assistenza ai disabili gravi, il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 ha portato importanti novità su sui ora l’INPS – con la circolare n. 32 del marzo 2012 – fornisce le prime istruzioni.

Il D.Lgs. n. 119/2011 “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” è entrato in vigore già lo scorso agosto 2011, riscrivendo la disciplina in applicazione del Collegato Lavoro.

Art. 3 Prolungamento congedo parentale

Tra le novità l’articolo 3 introduce nuove modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale, ridefinendo quelle prevista dall’art. 33, decreto legislativo n. 151/2001.

Viene stabilito che i genitori di portatori di disabilità grave possano fruire entro l’ottavo anno di vita e in maniera alternativa di un prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni, comprensivo dei periodi di normalmente previsti. Anche in caso di prolungamento del periodo si ha diritto ad una indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Nessuna modifica è stata apportata al comma 1 dell’art. 42 che garantisce la fruibilità dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, anche in caso di prolungamento del congedo parentale.

Art. 4 Congedo straordinario

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 119/2011 va a sostituire il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo. n. 151/2001 sulla concessione del congedo straordinario. Più in particolare viene ridefinito l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario, che decadono in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del precedente:
• il coniuge convivente;
• il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
• uno dei figli conviventi;
• uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Esteso poi al congedo straordinario il principio del “referente unico” (articolo 42 comma 5-bis). Dunque il congedo straordinario e i permessi concessi dalla Legge 104 «non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità».

Permessi per l’assistenza a più disabili

Ridefiniti, con l’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011, i requisiti per richiedere i permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992 si stabilisce che «il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».

L’art. 6 al comma 3-bis stabilisce infine «l’obbligo, per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, di attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito».