Decreto Dignità e rinnovi lavoro stagionale

Risposta di Barbara Weisz

5 Ottobre 2018 15:50

Luigi chiede:

Alla data del 31/10/2018 finirà il contratto stagionale della durata di mesi 6 e con un totale di mesi 24 conteggiando i precedenti contratti, a semestri alternati. Le nuove regole andranno applicate ai nuovi contratti o sono retroattive come conteggio? L’azienda può non rinnovare il mio contratto ma stipularne altri con altri stagionali?

Ai contratti stagionali non si applicano i limiti previsti dal Decreto Dignità. Sono sempre rinnovabili anche senza causale, e non c’è il tetto dei 24 mesi di durata massima. Quindi, per rispondere direttamente alla sua domanda, anche dopo la scadenza di fine ottobre il suo contratto è prorogabile, sempre a termine, e senza bisogno di alcuna causale.

Lo prevede l’articolo 1 del dl 87/2018, il decreto dignità, che come detto esclude dalla stretta sul tempo determinato le attività stagionali.

Dunque, il suo contratto è prorogabile, E’ anche vero che non ci sono impedimenti nel caso in cui l’azienda decida invece di non rinnovarlo, assumendo al suo posto un’altra persona: glielo dico solo per rispondere con completezza alla domanda, non per sottolineare rischi che la riguardano. In generale, mi sembra più probabile che l’azienda si rivolga alle persone già formate e conosciute.

In ogni caso, sottolinea che la durata massima di 24 mesi è retroattiva, nel senso che si calcola dalla data della prima assunzione, non dall’entrata in vigore del decreto Dignità. Quindi, se il suo fosse un normale contratto a termine, a novembre l’unica proroga possibile sarebbe a tempo indeterminato. Ma ripeto, essendo il suo un rapporto stagionale, questo paletto non si applica.

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Risposta di Barbara Weisz