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Start up innovative: decreto su Fondo di Garanzia e moduli per incubatori

di Barbara Weisz

Pubblicato 25 Giugno 2013
Aggiornato 24 Luglio 2013 09:00

Il decreto del MiSE con i criteri per concedere la garanzia agevolata del Fondo per le PMI alle start up innovative e moduli e istruzioni per gli incubatori certificati.

Pubblicato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto attuativo che regolamenta l’accesso prioritario delle start up innovative al Fondo di Garanzia per le PMI.

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Per la piena operatività si attende solo la pubblicazione del relativo decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, arrivano anche i moduli che gli incubatori devono utilizzare per iscriversi all’apposito Registro, disponibili sul sito del MiSE.

La legge che istituisce le start up innovative – decreto Sviluppo bis, Dl 179/2012,  all‘articolo 30, comma 6 – prevede che  l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati sia concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificate, da fissare con apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare.

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È questo il provvedimento che il dicastero guidato dal ministro Flavio Zanonato ha messo a punto e sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso parere positivo.

La garanzia del fondo è pari all’80%, stessa percentuale per la controgaranzia di un importo garantito, nella misura massima dell’80%. dal Confidi o da altro fondo. L’importo massimo garantibile è pari a 2,5 milioni di euro.

Criteri per la concessione della garanzia

La garanzia si intende a titolo gratuito ed  è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia (reale, assicurativa o bancaria).

Per la concessione della garanzia, le nuove imprese o gli incubatori devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, che attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese (istituita sempre con il decreto crescita bis, articolo 25, comma 8). La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell’impresa start-up innovativa o dell’incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo.

Nel caso in cui tutti i requisiti previsti siano rispettati, le richieste di garanzia delle start up innovative e dei relativi incubatori hanno priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo per le PMI.

Se le condizioni previste non risultano essere rispettate (assenza di altre garanzie, dichiarazione sostituitiva di atto di notorietà), le richieste perdono la priorità e vengono valutate sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.

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Incubatore certificato

La legge, lo ricordiamo, prevede anche l’istituzione di un apposito Registro delle Camere di Commercio sia per le start up innovative che per gli incubatori certificati.

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A inizio anno sono stati pubblicati modelli e istruzioni per l’iscrizione al Registro imprese delle start up innovative (leggi come fare), ora sono usciti anche il regolamento, le domande di iscrizione e le relative istruzioni per gli incubatori, che accompagnano il processo di avvio e di crescita delle startup innovative nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita.

La differenza tra gli incubatori di start up innovative e gli altri incubatori d’impresa è stata stabilita per legge (comma 5, articolo 10 del Dl). I requisiti riguardano:

  • le strutture immobiliari, sono necessari spazi adeguati per le attività delle start up;
  • le attrezzature, macchinari, accesso internet a banda ultralarga;
  • management e struttura tecnica adeguata;
  • partnership con università e centri di ricerca;
  • comporovata esperienza nell’attività di start up innovative.

Per dimostrare di averli, bisogna raggiungere un determinato punteggio in base al meccanismo fissato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (leggi qui).

E bisogna autocertificarne il possesso utilizzando l’apposito modello a disposizione sul sito del Ministero (scaricalo). L’autocertificazione va allegata alla domanda di iscrizione. Non sono previsti diritti di segreteria o imposte di bollo.

La domanda va presentata in forma telematica, con firma digitale, utilizzando il modello S5 (lo stesso delle start up innovative). Le informazioni fornite vanno aggiornate ogni sei mesi.

La Guida predisposta dalle Camere di Commercio fornisce indicazioni operative per gli incubatori che si iscrivono sul sito del Registro imprese, utilizzando il sistema ComunicaStarweb.

Scarica la Guida per gli incubatori di start up

Iter normativo

Per ultimare le disposizioni applicative previste dal decreto Sviluppo bis in materia di start up innovative e incubatori certificati mancano:

  • l’approvazione definitiva del regolamento Consob sul crowdfunding (raccolta di capitale di rischio attraverso piattaforme online): il regolamento è pronto, già sottoposto a consultazione pubblica (leggi qui),
  • il via libero europeo per le agevolazioni fiscali agli investitori.

 

Per ulteriori approfondimenti consulta il decreto ministeriale sull’accesso prioritario al Fondo di Garanzia PMI